In genere, i condomini con almeno tre piani sono provvisti di un ascensore per agevolare gli spostamenti degli inquilini dei piani più alti. L'utilizzo e la manutenzione degli ascensori sono regolamentati da precise normative, sebbene il buon senso dei singoli condomini sia spesso coinvolto nel rispetto del regolamento e nella corretta fruizione del servizio.
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Diffusione degli ascensori
In Italia, esistono oltre 750.000 montacarichi e dispositivi simili. Gli amministratori di condominio e i proprietari di immobili sono tenuti a conoscere le normative riguardanti gli ascensori, specialmente per quanto riguarda la sicurezza. Le leggi di riferimento sono il D.P.R. n. 162 del 30 aprile 1999 e il D.P.R. 214/2010, che modifica parzialmente la norma precedente e viene adottato in conformità alla direttiva comunitaria n. 24 del 2006. Tali aggiornamenti riguardano principalmente la sicurezza e le attività di manutenzione degli ascensori.
Ascensori a norma: i punti critici
Secondo la normativa relativa agli ascensori, un ascensore a norma di legge deve dunque possedere le seguenti caratteristiche:
- dispositivo:
- di bloccaggio delle porte di piano;
- che limiti la velocità;
- per impedire movimenti incontrollati e la caduta;
- di sicurezza contro il deteriorarsi delle funi;
- di ammortizzazione;
- che blocchi l'elettricità da eventuali sovraccarichi;
- di per chiamare l'esterno;
- impianto di areazione;
- comandistica chiara e utilizzabile anche dai disabili;
- illuminazione;
- grandezza sufficiente;
Una disposizione aggiuntiva che riguarda gli ascensori nei condomini stabilisce che essi debbano essere sottoposti a controlli periodici ogni due anni. Inoltre, sono previste verifiche straordinarie qualora si verifichino incidenti o situazioni particolari che richiedano un'ispezione.
La verifica per gli ascensori a norma viene fatta dalle Asl o dall'Arpa.
Un ascensore deve:
- non avere tubi estranei nel vano di corsa
- avere la fossa di corsa cosparsa di materiali che possono prendere fuoco
- se possiede una sala macchine questa dev'essere grande abbastanza da permettere le giuste manovre e deve possedere un interruttore generale per spegnere l'intero impianto
- possedere la corretta illuminazione se il vano di corsa è chiuso da pareti
- isolare il vano di corsa con pareti ignifughe
- possedere una porta d'accesso doppia resistente anch'essa al fuoco
Chi paga le spese di installazione e manutenzione dell'ascensori a norma
Secondo il regolamento specifico, è possibile installare un ascensore montacarichi previo il parere positivo della maggior parte dei condomini, a patto che questi posseggano i 2/3 dei millesimi.
Il Codice Civile stabilisce tuttavia dei criteri precisi come requisiti all'installazione: in sostanza, la costruzione degli ascensori a norma non deve minare la stabilità dell'edificio.
Detto questo, le spese vengono ripartite secondo due criteri:
- una metà delle stesse viene divisa a seconda dei millesimi
- l'altra metà a seconda del piano di abitazione
È possibile per un condomino rifiutarsi di pagare nel momento in cui dichiara ufficialmente che non utilizzerà l'ascensore. Ma può sempre cambiare idea e far rivalutare la suddivisione delle spese.
Il Regolamento del Condominio, in ogni caso, fornisce dettagli sull'argomento.
Ultime novità sugli ascensori a norma
Una buona notizia arriva dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020) per quanto riguarda gli ascensori a norma e montacarichi. Infatti, gli ascensori a norma devono essere tali anche per le persone diversamente abili e da questo punto di vista lo Stato amplia anche a tali casi il superbonus del 110% per effettuare lavori di ristrutturazione condominiale. Tuttavia, alcuni aspetti operativi e pratici per l'applicazione di tale bonus dovranno essere comunque chiariti, con prossimi interventi da parte dell'Agenzia delle Entrate.
La Legge di Bilancio 2021, a determinate condizioni che dovranno poi essere maggiormente chiarite, come giá accennato, consente di poter effettuare lavori di ristrutturazione condominiale riguardanti ascensori e montacarichi, usufruendo delle detrazioni connesse al superbonus ristrutturazioni del 110%. In particolare, tra le spese detraibili vi sono quelle connesse all'installazione di strumenti o mezzi che favoriscono l'abbattimento delle barriere architettoniche, attraverso l'uso della comunicazione, della robotica o altro mezzo tecnologico.
In pratica, si parla di opere dirette ad agevolare la mobilitá interna ed esterna a ciascuna abitazione delle persone diversamente abili, ai sensi della Legge 104/92. Non solo, tali interventi agevolabili possono riguarda anche, eventualmente, soggetti normodotati (quindi tutte le altre persone) ma che abbiano superato i 65 anni di etá. I dubbi, che dovranno essere oggetto di chiarimento, riguardano invece se tali lavori per ascensori debbano essere necessariamente connessi ad altri interventi condominiali e riguardanti, ad esempio, l'isolamento termico o di efficientamento energetico.
Pertanto, anche da questo punto di vista gli ascensori a norma anche per i soggetti diversamente abili può essere oggetto di lavori di ristrutturazione, per migliorarne la facilitá d'uso da parte di tali persone. Anche l'intervento normativo inerente gli ascensori condominiali si sta aggiornando e, come abbiamo visto, sta sempre piú migliorando. Tali agevolazioni fiscali dovrebbero favorire ulteriormente in questo modo anche la ristrutturazione di edifici condominiali che ancora non sono stati rinnovati.
Normativa per le piattaforme elevatrici per disabili: ecco come regolarsi
Decidere di installare una piattaforma elevatrice per disabili è sicuramente la soluzione ideale per abbattere le barriere architettoniche presenti in un’abitazione privata, in un condominio o in un luogo pubblico. Questo strumento è il sistema smart e pratico che può migliorare la qualità della vita di anziani, disabili e di tutti coloro che hanno problemi motori.
La possibilità di poter installare un montascale su qualsiasi tipo di scala permette di superare tutti quegli ostacoli che rendono la vita di tutti i giorni più complicata. Anche un piccolo gradino può rappresentare uno scoglio insormontabile per chi si muove su una sedia a rotelle, rischiando di non riuscire ad accedere ad un’abitazione o a un servizio come può essere un supermercato, una scuola o una farmacia.
Questo sistema di elevazione, però, permette di risolvere questi problemi in modo semplice e garantire il grado di autonomia che spetta a tutti quanti, anche a coloro con deficit motori.
Inoltre installare questo strumento non richiede lavori particolari. Infatti i nuovi modelli di montascale, oltre ad essere salva-spazio e quindi meno ingombranti, non hanno bisogno di lavori di muratura considerando che vengono montati direttamente sulla ringhiera della scala e non hanno bisogno di interventi all’impianto elettrico, in quanto il dispositivo è alimentato da una batteria collegata alla presa elettrica, garantendone il funzionamento anche in caso di assenza di corrente.
La pedana elevatrice, inoltre, può essere realizzata “su misura” in base alle dimensioni del contesto a cui è destinata e, grazie alle sue caratteristiche, può essere installate anche in spazi ridotti.
Montascale e Piattaforme elevatrici
La normativa attualmente in vigore è il “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori” e si rifà a quanto stabilito all’interno del Decreto del Presidente della Repubblica n° 214 del 5 ottobre 2010.
Tale decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 292 del 15 dicembre 2010 prevede delle novità rispetto al precedente DPR n°162 riguardanti la sicurezza e le dichiarazioni di conformità. Secondo il decreto, quindi, gli impianti dovranno rispettare alcuni standard minimi di sicurezza imprescindibili per poter garantire il giusto funzionamento dell’impianto.
Tra le varie normative che regolano l’uso e l’installazione dei montascale e delle pedane elevatrici è importante ricordare l’obbligo di manutenzione degli impianti, fondamentale per poter garantire la sicurezza dello strumento a tutti coloro che ne fanno uso.
Inoltre, con l’entrata in vigore del DPR n°214 del 5 ottobre 2010, sono stati accorpati agli ascensori anche i montascale che hanno una lunghezza del binario superiore ai 2 metri pertanto anche per questi è obbligatorio presentare una richiesta del numero di matricola al Comune, le Verifiche Periodiche biennale e la presenza della ditta che si occupa della manutenzione, così come per quanto riguarda le piattaforme disabili e i montauto, tutti apparecchi che appartengono alla categoria “macchine”.
La normativa per le piattaforme elevatrici impone l'obbligo di manutenzione
Come appena accennato, la manutenzione dei montascale è obbligatoria all’interno di qualunque struttura. Dopo l’approvazione del DPR 214/10, il proprietario di uno stabile in cui è stato installato una pedana elevatrice o un montacarichi deve far sottoporre l’impianto a controlli di manutenzione periodici e a verifiche di prova.
Per poter essere conformi alla normativa vigente, il proprietario dell’impianto deve sottoporre il montascale a controlli di manutenzione almeno due volte all’anno così da garantire la piena efficienza e sicurezza della piattaforma elevatrice e trovare eventuali elementi di criticità ponendovi subito rimedio.
Infatti, nonostante le piattaforme elevatrici e i montacarichi vengano realizzati con i migliori sistemi di sicurezza proprio per garantire a coloro che hanno problemi motori di spostarsi in tutta tranquillità tra un piano e l’altro di un edificio, è sempre opportuno far controllare al meglio questi strumenti per scongiurare qualunque problema.
Normativa per le piattaforme elevatrici e Agevolazioni fiscali
Lo Stato Italiano mette a disposizione delle agevolazioni fiscali per i contribuenti o i condomini che decidono di installare una pedana elevatrice o un montascale all’interno o all’esterno di un condominio o un’abitazione privata, con lo scopo di abbattere le barriere architettoniche.
Grazie al Bonus Ristrutturazione 2019 è possibile ottenere una detrazione fiscale pari al 50% su una spesa massima del valore di 96.000 euro per singola unità immobiliare, se la spesa viene sostenuta in un periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2019.
A partire dal 1° gennaio 2020, salvo proroghe, la detrazione Irpef tornerà al 36% su una spesa massima del valore di 48.000 euro per singola unità immobiliare.
Per poter usufruire di tali agevolazioni fiscali occorre conservare e presentare in sede di dichiarazione dei redditi le fatture relative alle spese sostenute e bonifico bancario o postale recante il codice fiscale del beneficiario della detrazione, la Partita IVA del destinatario del bonifico e la causale del pagamento.