Il Parlamento italiano è definito come l'Organo costituzionale per eccellenza per quanto riguarda la nostra Repubblica. E' il titolare della funzione legislativa, ovvero si occupa di legiferare secondo le regole della costituzione.
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- Struttura
- La Camera dei Deputati
- Il Senato della Repubblica
- Proposta di riduzione del numero dei parlamentari
- Definizione di diritto parlamentare
- La legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari
- Il sistema elettorale della Regione Lazio
- La legge elettorale regionale proporzionale
Struttura
La struttura del Parlamento italiano è considerata come struttura bicamerale perfetta, ovvero è costituita da due camere avente le medesime funzioni: la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica italiana.
Le camere del Parlamento
La prima parte del Parlamento italiano è la Camera dei deputati, formata da 630 deputati, mentre la seconda è il Senato, formata da 315 Senatori, a cui vanno sommati i senatori di diritto (gli ex presidenti della Repubblica) ed i Senatori a vita.
A capo dei due rami del Parlamento siedono il presidente della Camera e quello del Senato, votati da deputati e Senatori rispettivamente.
Senatori a vita sono coloro che, secondo quanto scritto nell'art. 59 della Costituzione italiana, hanno dato lustro alla Patria per meriti particolari conseguiti in ambiti sociali, artistici e letterari. I Senatori a Vita vengono nominati dal Presidente della Repubblica in carica.
Privilegi della Camera
Le camera del Parlamento italiana, godono dei seguenti privilegi:
- Autonomia regolamentare, ovvero si amministra e si autoregola secondo volontà propria e del presidente della Camera.
- Autonomia finanziaria.
- Autonomia amministrativa.
- Immunità della sede.
Giustizia domestica: ovvero le controversie relative allo stato giuridico ed economico dei dipendenti sono riservate agli organi interni al parlamento.
La Camera dei Deputati
La Camera dei Deputati con i suoi 630 deputati è uno degli organi più importanti del nostro Governo. Essa è rappresentata dal Presidente che con imparzialità ed equilibrio deve assicurarsi che i deputati rispettino il Regolamento mentre svolgono il loro mandato.
Il Presidente ha molti compiti: dirigere e moderare la discussione; dare la parola ai deputati; mantenere l'ordine; porre le questioni.
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea nella prima seduta di legislatura, per la sua elezione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti nella prima votazione e dopo il terzo scrutinio, la maggioranza assoluta dei voti.
Il Presidente presiede l’Assemblea e può convocare ogni volta che ritiene lo opportuno tutti gli altri organi: l’Ufficio di Presidenza, la Conferenza dei Presidenti di Gruppo e la Giunta per il Regolamento.
Il Senato della Repubblica
Il Senato come già detto è composto da 315 senatori più quelli a cui spetta questo titolo di diritto. È una delle strutture più complesse composta da diversi organi: il Presidente, il Consiglio di Presidenza, l'Assemblea, le Commissioni, le Giunte ecc, alcuni di essi sono espressamente previsti dalla Costituzione, altri sono frutto di regolamenti interni. Il Senato viene rappresentato dal Presidente il quale garantisce un buon andamento dell’amministrazione interna e che i lavori parlamentari vengano effettuati con regolarità.
Il primo ad essere eletto da parte dell’Assemblea è il Presidente, subito dopo il Consiglio di Presidenza.
L’Assemblea costituisce la parte più importante del Senato in quanto si assumono decisioni, si approvano le proposte di legge e si svolgono i dibattiti.
Le Commissioni hanno l’importante compito di esaminare i disegni di legge che rientrano nella loro competenza per poi riferire all'Assemblea.
Oltre le 14 Commissioni che sono presenti al suo interno, il può decidere di crearne altre come: Commissioni d'inchiesta, Commissioni bicamerali e speciali.
Inoltre nel Senato operano: la Giunta per il Regolamento, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nonché la Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico.
Proposta di riduzione del numero dei parlamentari
In sede parlamentare è stata approvata una proposta di legge che prevede il taglio dei rappresentanti delle Camere dagli attuali 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori. Il numero dei senatori a vita è stato confermato con il limite di 5 nomine che ciascun presidente può esprimere. La proposta prevede anche la riduzione dei rappresentanti eletti all’estero, per cui i deputati si riducono da 12 a 8 e i senatori passano da 6 a 4. Trattandosi di una proposta di Legge costituzionale deve essere sottoposta a Referendum confermativo. L’istituto del Referendum confermativo per le leggi costituzionali è disciplinato dall’art. 138 della Costituzione. La consultazione popolare può essere svolta solo se la riforma – votata in Parlamento – ottiene l’approvazione di Camera e Senato per i due terzi dei componenti l’Assemblea.
La procedura referendaria – come normata dalla Costituzione – prevede tre modalità:
- Il referendum può essere richiesto da 5.000 cittadini elettori;
- Può essere richiesto da 5 consigli regionali; o infine;
- Da un quinto dei membri di una delle due Camere (per i numeri vigenti, quindi, 126 deputati o da 64 senatori).
Nel caso della Legge sul taglio ai parlamentari, il referendum è stato richiesto e approvato da 71 senatori. L’Ufficio centrale della Cassazione ha sancito la legittimità della richiesta sottoscritta dai senatori e la conformità del quesito all’articolo 138 della Costituzione. La modalità referendaria scelta è la consultazione confermativa che a differenza del referendum abrogativo non richiede l’obbligo di raggiungimento di un quorum – ovvero non è obbligatorio che si rechi alle urne la metà più uno degli aventi diritto. In ogni caso, indipendentemente dal numero degli elettori che si recano al voto, la legge non viene promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. In sostanza, è sufficiente che i voti favorevoli superino gli sfavorevoli. In caso di approvazione, il Presidente della Repubblica promulga la Legge, altrimenti è come se il testo non fosse mai stato approvato. Qualunque sia l’esito viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Come si sceglie la data del referendum
La convocazione alle urne è di competenza del Presidente della Repubblica il quale emana la data con un proprio decreto su delibera del Consiglio dei Ministri che viene appositamente convocato entro 60 giorni dall’approvazione del quesito referendario, ossia dalla deposizione dell’ordinanza della Cassazione. Entro due mesi, il Consiglio dei Ministri decide in quale data convocare i cittadini alle urne. La data deve essere compresa in un periodo che va dal 50° al 70° giorno successivo lo svolgimento del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda il referendum confermativo sulla riduzione dei parlamentari, la data è compresa tra gli ultimi giorni di marzo e la prima domenica di giugno 2020. Inizialmente fissata al 29 marzo, a causa dell’emergenza sanitaria generata dalla diffusione del COVID19, la data della consultazione è stata rimandata a data da destinare.
Nella storia della Repubblica italiana, si sono svolti tre referendum costituzionali confermativi. Gli esiti nelle precedenti consultazioni hanno visto respingere da parte degli elettori due volte la legge approvata in Parlamento e solo una volta è stata, appunto, confermata dalla volontà popolare, nello specifico:
- Il 7 ottobre 2001 è stata approvata la riforma del Titolo V della Carta Costituzionale (64,2% dei voti favorevoli con un’affluenza del 34% degli aventi diritto);
- 25 e 26 giugno 2006 è stata bocciata la cosiddetta riforma della devolution (con il 61% dei voti contrari e un’affluenza del 52% degli elettori);
4 dicembre 2016 è stato bocciato il pacchetto di riforme noto con il nome Renzi-Boschi che includeva il superamento del bicameralismo perfetto (con il 59,1% dei voti contrari sul 69% dei votanti).
Definizione di diritto parlamentare
Il Diritto parlamentare è disciplinato dalla Costituzione della Repubblica Italiana che si occupa proprio di regolamentare le dinamiche di operato delle Camere. Anche leggi di natura ordinaria quali la legge elettorale o le leggi utili per le commissioni d’inchiesta, sono fondanti per il Diritto parlamentare.
I Regolamenti, appartenenti agli articoli 64 e 72 della costituzione sono altresì la base di tutto il Diritto stesso ed anche i Regolamenti minori, nonché le fonti non scritte come le prassi e le consuetudini. Ulteriori informazioni in materia di diritto possono inoltre venire dalle normative e da quanto discusso in ambito di Diritto europeo.
Il Diritto Parlamentare racchiude dunque in sé tutto quello che concerne ed è necessario alla redazione, divulgazione ed emanazione delle leggi proposte in Parlamento. Il diritto parlamentare si occupa anche della eventuale conversione di una legge in decreto legge, di commissioni d’inchiesta e d’indagine, dell’organizzazione dei disegni di legge con le annesse ricerche e immagazzinamento di notizie utili e di tutti gli iter legislativi affini.
Il Diritto Parlamentare è una branca del diritto costituzionale italiano molto recente diventata importante soprattutto dopo il 1971 e l’entrata in vigore degli attuali regolamenti parlamentari. Tra le varie materie del diritto italiano ci sono anche quelle legate ai Diritti Umani e ai diritti dei bambini, che hanno anche una funzione internazionale.
È bene infine sottolineare che il Diritto parlamentare e la stessa struttura del Parlamento sono sicuramente differenti rispetto alle norme di altri Paesi europei o internazionali.
Come già detto gli articoli 64 e 72 della Costituzione sono di fondamentale importanza per il Diritto Parlamentare, proprio per questo è necessario analizzarli per comprendere la loro utilità e il motivo per il quale sono alla base del Parlamento.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.”
La legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari
Il 21 ottobre 2020 – in seguito anche ad approvazione referendaria - è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge costituzionale n. 1 che modifica gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione Italiana relativamente al numero dei parlamentari. La legge stabilisce una riduzione del numero dei parlamentari da 630 deputati a 400 e da 315 senatori a 200.
L’iter della legge costituzionale in materia di riduzione dei parlamentari
La proposta di legge costituzionale – archiviata come A.C. 1585-B – è stata definitivamente approvata dalla Camera dei deputati durante la seduta dell’8 ottobre 2019 con esito favorevole su un numero totale di presenti votanti di 569:
- 567 votanti;
- 2 astenuti;
- 553 favorevoli;
- 14 contrari.
L’obiettivo della riduzione è agevolare e snellire le procedure decisionali camerali nonché ridurre i costi della politica con un risparmio stimato di circa 500 milioni di € a legislatura. Inoltre, la riforma permette all’Italia di allinearsi agli standard europei. L’Italia, infatti, era l’unica a contare 945 parlamentari con una lentezza e pesantezza legislativa che ha provocato notevoli ritardi decisionali anche di natura strategica.
La riduzione del numero dei parlamentari entra in vigore dalla prima legislatura risultante dalle consultazioni elettorali successiva all’approvazione del testo di legge senza una particolare impellenza di cambiare anche il sistema elettorale, sebbene sia opportuno adeguare anche la legislazione elettorale.
Il referendum popolare
Il testo della legge costituzionale - poi approvata – è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. Secondo quanto prevede la Costituzione (art. 138), è possibile sottoporre alla cittadinanza un referendum popolare confermativo purché entro tre mesi dalla sua pubblicazione in gazzetta ufficiale vi sia una richiesta referendaria da parte di un quinto dei membri di una delle due Camere oppure da parte di 150.000 elettori o 5 consigli Regionali. Come contemplato dalla legge costituzionale, un quinto dei senatori ha avviato la richiesta di referendum, depositata il 10 gennaio 2020 e conforme all’art 138 della Costituzione che lo prevede. Il referendum si sarebbe dovuto svolgere il 29 marzo 2020, ma a causa della pandemia e della conseguente emergenza sanitaria, la data è stata opportunamente rimandata purché entro i 6 mesi di posticipazione come termine previsto dalla legge per l’indizione del referendum confermativo. Il periodo di posticipazione è stato opportunamente utilizzato per aumentare la consapevolezza della popolazione alla partecipazione alla consultazione referendaria.
La regola per l’induzione di un referendum
Il termine entro cui fissare la data di un referendum confermativo è stabilito in 240 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo ha emesso (in caso di emergenze come quella del 2020 e tramite apposito Decreto, in deroga ai 60 giorni previsti dalla legge). L’indizione del referendum per ridurre il numero dei parlamentari è stata prorogata di 240 giorni, facendo cadere la data tra il 50° e il 70° giorno successivo a quello dell’indizione. A calcoli fatti, l’ultima data utile per svolgere le pratiche referendarie era il 22 novembre 2020. La Legge n. 59 del 19 giugno 2020 in materia di disposizioni elettorali urgenti per il 2020 ha, inoltre aggiunto il principio di “concentrazione delle scadenze elettorali” (anche noto come Election Day) in cui far confluire contestualmente al referendum eventuali consultazioni elettorali amministrative e regionali. La data per l’election day è stata convenuta per il 20 e 21 settembre 2020. Il referendum confermativo non richiede quorum, ma vince la maggioranza votante. L’esito del voto è stato il seguente:
- il 69,96% degli elettori votanti hanno confermato il “SI” alla riduzione del numero dei parlamentari;
- il 30,04% degli elettori votanti hanno espresso parere contrario.
Per poter entrare in vigore, occorre attendere l’indizione delle prime elezioni utili per la definizione di una nuova compagine di Governo, che sia a scadenza naturale dei termini di legislatura o a consultazioni anticipate.
Il sistema elettorale della Regione Lazio
Abbandonando un attimo il Diritto Parlamentare; la legge n. 2 del 13 gennaio 2005, sancisce le norme della nuova legge elettorale regionale per il Lazio stando a quanto previsto nel Nuovo Statuto Regionale (istituito con la legge del 2 luglio 2004, n. 165). Per quanto non espressamente previsto dalla legge regionale n. 2/2005, si applica alle elezioni regionali del Lazio la disciplina contenuta nella legge 15 febbraio 1968, n. 108 e nella legge 24 febbraio 1995 n. 43 e successive modificazioni, che sono state recepite dalla stessa legge regionale n. 2/2005.
La legge elettorale regionale ha introdotto, così, nuove disposizioni in materia di presentazione e ammissione delle candidature.
« Il sistema elettorale del Consiglio regionale del Lazio è un sistema misto:
l’80% dei consiglieri assegnati è eletto con sistema proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, e
il 20% è eletto con sistema maggioritario, insieme con il Presidente della Regione, sulla base di liste regionali.
Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. I candidati alla presidenza della Regione sono i capilista delle liste regionali. E’ eletto Presidente il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. »
Composizione del Consiglio Regionale Lazio
La legge elettorale regionale proporzionale
L'elettore poteva favorire fino a tre candidati all'interno della lista da lui prescelta. Il territorio regionale era suddiviso in varie circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province.
Negli anni ’90 ci fu una intensa, quanto repentina stagione di riforme elettorali condivise dai principali schieramenti politici: fu allora che fu adottato il termine “bipartisan” per indicare scelte condivise da opposte fazioni. Nel 1993 si erano cambiate le leggi elettorali per i Comuni, le Province e il Parlamento optando per la soluzione del maggioritario.
Solo le Regioni rimasero l’unico organismo di governo ad adottare un meccanismo proporzionale e assembleare in sede di elezioni. Entro il 1995 – a ridosso delle elezioni -, fu promulgata la Legge Tatarella (n°45 del 24 febbraio 1995) che, in realtà, si ancorava alla legge del 1968 modificandola sostanzialmente in senso maggioritario.
Speriamo di aver chiarito ogni dubbio sul Diritto Parlamentare