Dopo aver parlato della Questura di Roma e delle sanzioni per eccesso di velocità, oggi cambiamo argomento. Il pignoramento esattoriale si esegue nel caso non venga pagata una cartella esattoriale entro il sessantesimo giorno dalla sua notifica. Esso viene eseguito dall'agente adibito alla riscossione, il quale è responsabile della messa in atto di tutte le procedure esecutive ritenute opportune per riscuoterlo.
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- Regole per il pignoramento esattoriale
- Impignorabilità allo stipendio: informazioni e dettagli sull'argomento
- Le ultime modifiche sulla pignorabilità
- Bibliografia
- FAQ sul Pignoramento Esattoriale
Le conseguenze di questo tipo di pignoramento sono diverse: dal fermo amministrativo dell'automobile, all'ipoteca sulla casa, per arrivare anche al pignoramento e vendita coatta dei beni, mobili e immobili, del debitore.
Il pignoramento esattoriale rappresenta uno degli strumenti più incisivi utilizzati dalle amministrazioni pubbliche per il recupero di crediti tributari o di altro tipo, derivanti dall'inadempimento di obblighi fiscali da parte dei cittadini o delle imprese. Si tratta di una procedura che consente agli enti creditori, come l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, di agire forzatamente sui beni del debitore per soddisfare quanto dovuto. Questo strumento, disciplinato da specifiche norme di legge, si pone come ultima ratio in caso di mancato pagamento spontaneo e coinvolge diversi attori e fasi che devono essere comprese a fondo per valutare diritti e doveri delle parti in causa. La crescente diffusione dei pignoramenti esattoriali in Italia, complice una pressione fiscale significativa e la difficoltà di molte famiglie e imprese a far fronte agli impegni finanziari, ha portato il tema al centro del dibattito sociale e giuridico.
Comprendere come funziona questa procedura non è solo un’esigenza tecnica, ma anche un passo fondamentale per tutelarsi da eventuali abusi o errori. Infatti, il pignoramento esattoriale non è una procedura sommaria: segue regole precise che garantiscono al debitore alcune tutele essenziali, come il diritto a essere informato adeguatamente e la possibilità di impugnare eventuali irregolarità. In questo articolo, approfondiremo ogni aspetto legato al pignoramento esattoriale, partendo dalla definizione e dai presupposti per la sua applicazione, fino ad analizzare le diverse tipologie di beni pignorabili, i limiti legali e le possibili soluzioni per evitarlo o risolverlo. In particolare, ci soffermeremo su come il legislatore ha cercato di bilanciare l’esigenza di garantire l’efficacia dell’azione di recupero crediti con la necessità di non ledere eccessivamente i diritti del debitore, soprattutto in un contesto economico in cui molte persone vivono già situazioni di precarietà. Se sei interessato a scoprire cosa fare in caso di ricezione di un atto di pignoramento, come affrontare una situazione di debito e quali sono le tue possibilità di difesa, continua a leggere per una guida completa e dettagliata su uno dei temi più rilevanti e, a tratti, temuti in ambito fiscale.
Regole per il pignoramento esattoriale
Le regole per effettuare un pignoramento esattoriale seguono le stesse linee guida di un normale procedimento di pignoramento, ma sono integrate da disposizioni più specifiche contenute negli articoli dal 49 al 76 del d.p.r. 602/73, che regolano il sistema della riscossione coattiva dei tributi. Questo quadro normativo si caratterizza per la presenza di peculiarità che rendono il pignoramento esattoriale un processo in parte diverso rispetto al pignoramento ordinario, introducendo meccanismi e limiti finalizzati a bilanciare le esigenze dell'erario con la tutela dei diritti del debitore.
Le peculiarità del pignoramento esattoriale
Una delle principali differenze rispetto alla procedura ordinaria riguarda i limiti e le condizioni per il pignoramento dei beni immobili. In particolare, il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se il debito complessivo del contribuente non supera gli 8.000 euro. Questo limite è stato introdotto per evitare che importi di modesta entità possano compromettere gravemente la proprietà immobiliare del debitore.
Un ulteriore elemento di salvaguardia è previsto quando l'importo delle somme iscritte a ruolo risulta inferiore al 5% del valore dell'immobile. In tale circostanza, prima di poter procedere con il pignoramento, l'agente della riscossione è obbligato a iscrivere un'ipoteca sull'immobile e può avanzare con l'azione esecutiva solo trascorsi sei mesi dall'iscrizione dell'ipoteca. Questo periodo è pensato per offrire al debitore un'ultima possibilità di adempiere al pagamento, evitando così la perdita del bene.
La notifica del preavviso e i termini di efficacia del pignoramento
La procedura prevede che l'agente della riscossione notifichi un preavviso di pignoramento che includa un'intimazione a saldare il debito entro cinque giorni. Questo passaggio è essenziale nel caso in cui sia trascorso almeno un anno dalla notifica della cartella esattoriale. Se, successivamente, il pignoramento non viene eseguito entro 180 giorni dalla sua notifica, esso perde efficacia. Inoltre, qualora non venga effettuata la prima vendita forzata entro 120 giorni dall'iscrizione a ruolo del bene, l'intera procedura deve essere considerata nulla. Questi vincoli temporali rappresentano un’ulteriore forma di tutela per il debitore, garantendo che il procedimento esecutivo non si prolunghi in modo indefinito o venga utilizzato come strumento di pressione psicologica.
Il pignoramento presso terzi: differenze procedurali
Un’altra variante importante è rappresentata dal pignoramento presso terzi, che si verifica quando l’agente della riscossione agisce su crediti o beni del debitore che sono nella disponibilità di terze parti, come conti correnti bancari, stipendi, pensioni o canoni di locazione. Questa tipologia di pignoramento segue una procedura specifica, disciplinata in parte dal codice civile e in parte dalla normativa speciale relativa alla riscossione esattoriale.
Ad esempio, per il pignoramento di somme depositate in conto corrente, la banca o l’intermediario finanziario è tenuto a congelare immediatamente le somme pignorate, mettendole a disposizione dell’agente della riscossione. Tuttavia, sono previsti limiti per garantire che il debitore mantenga un minimo vitale per le proprie esigenze di sussistenza, in particolare per quanto riguarda stipendi e pensioni, dove si applicano soglie di impignorabilità o di pignorabilità parziale.
Considerazioni finali
Le norme sul pignoramento esattoriale mostrano come il legislatore abbia cercato di bilanciare due esigenze fondamentali: da un lato, quella di assicurare il recupero dei crediti da parte dell’erario; dall’altro, quella di evitare che il procedimento esecutivo risulti eccessivamente gravoso per i debitori. Questo equilibrio si traduce in limiti, notifiche obbligatorie, tempi definiti e possibilità di ricorso, rendendo il pignoramento esattoriale una procedura articolata e complessa, che richiede una conoscenza approfondita sia per chi lo subisce che per chi lo esegue.
Equitalia e il pignoramento degli immobili
L’agenzia Equitalia ha cambiato i documenti per quanto riguarda l’invio delle dichiarazioni sulle cartelle esattoriali. L’agenzia ha puntato a rendere più chiari e intuitivi i dati attraverso una nuova compilazione della documentazione, costituita da tre pagine con un prospetto riassuntivo inserito sul frontespizio con la descrizione dei dati della morosità dei contribuenti. Tante polemiche sono scattate in questi anni ad Equitalia, definita come l’incubo degli italiani per via delle tante cartelle esattoriali giunte negli anni post crisi economica. L’agenzia aveva scatenato le forti polemiche dei cittadini che, costretti a convivere con aziende sull’orlo del fallimento, vedevano in Equitalia un Ente dal cuore di pietra ed insensibile a quella che era la situazione italiana, con una crisi mai vista prima.
Ecco quindi che l’Ente ha rivisto i propri piani, proponendo rateizzazioni dei debiti fino a dieci anni con anche la sospensione del pagamento nei casi di crisi economica molto grave del contribuente. E una certa risposta c’è stata, visto che oltre due milioni di italiani hanno chiesto la rateizzazione del debito per un controvalore di oltre 20 miliardi di euro. Il piano originario infatti prevede una rateizzazione del debito entro 72 rate, che possono diventare 120 se non si riescono a saldare i debiti entro l’arco di tempo prefisso di sei anni.
L’apertura dell’agenzia si riscontra anche in un maggior allentamento dei vincoli della decadenza del piano qualora non si riescano a pagare le rate del debito: prima erano appena due, ora sono diventate otto prima che scatti l’allarme di Equitalia. Un’altra apertura riguarda la prima casa: se questo immobile risulta essere l’unica proprietà del contribuente moroso, Equitalia non può procedere a pignorarlo. Una sorta di apertura per andare incontro alla crisi economica che ha tagliato le gambe a molte aziende e cittadini, che almeno non devono rischiare addirittura di perdere casa e ritrovarsi in mezzo a una strada dall’oggi al domani. Equitalia può pignorare i beni immobiliari solo se il debito supera i 120 mila euro e non prima di 180 giorni dall’iscrizione dell’ipoteca.
Impignorabilità allo stipendio: informazioni e dettagli sull'argomento
Nella scelta dei beni su cui effettuare il pignoramento mobiliare, vanno esclusi alcuni determinati oggetti a causa del loro valore morale (oggetti votivi, fede nuziale) o a causa del bisogno che ne ha il debitore per poter continuare una vita normale (elettrodomestici...).
Per questo motivo vengono privilegiati altri beni rispetto a quelli che garantiscono i bisogni principali del debitore.
Altri beni che possono essere sottratti al pignoramento sono i crediti alimentari che un coniuge separato deve versare, e tutti gli altri tipi di crediti relativi a sussidi di sostentamento, malattia, maternità.
Tutti questi beni, dunque, sono totalmente impignorabili. Esistono poi una serie di beni definiti come parzialmente impignorabili, quali ad esempio quelli di cui il debitore non può fare a meno per esercitare la propria professione. Il loro pignoramento è fissato entro un limite di un quinto, qualora si riscontri una insufficienza degli altri beni per soddisfare il credito.
La finanziaria del 2005 ha inoltre equiparato le disposizioni in materia di pignorabilità degli stipendi pubblici e di quelli privati.
Pertanto, tutti gli stipendi, comprese indennità, pensioni, sussidi, ecc., risultano impignorabili fatta eccezione per alcune casistiche. Ad esempio, se il debito è nei confronti dello Stato o riguarda il rapporto di impiego con enti da cui i il debitore dipende, è possibile un pignoramento fino a un quinto dello stipendio al netto delle ritenute.
Un altro caso di pignorabilità dello stipendio è relativo agli alimenti dovuti per legge: in questo caso si può pignorare fino a un terzo dello stipendio, al netto di ritenute.
Infine, è previsto il pignoramento fino a un quinto degli stipendi, al netto delle ritenute, in caso di debiti relativi a tributi dovuti a Stato, Provincia o Comune.
Le ultime modifiche sulla pignorabilità
Dal 2013 sono cambiate alcune disposizioni riguardo la pignorabilità dello stipendio o della pensione. Per ovvie ragioni, non si può procedere a pignorare l’intero conto perchè ne andrebbe ad aggravare la sopravvivenza stessa del debitore. Iniziamo comunque dal dire che quando si parla di pignoramento, si è soliti distinguere tre aspetti: beni mobili, beni immobili e presso terzi. Il salario rientra proprio in quest’ultima categoria mentre tra i beni immobili ci sono ad esempio le case mentre nel primo caso beni non stanziali o dall’alto contenuto morale. Dal 1 gennaio 2013, quando si parla di pignoramento del salario, si distinguono tre diverse fasce:
- fino a 2500 euro, si può pignorare fino a 1/10 del totale;
- da 2501 euro a 5000 euro, si può pignorare fino ad 1/7 del salario;
- da 5001 euro, rimane invariata la pignorabilità di ⅕ dello stipendio.
Tuttavia, la distinzione appena elencata non è valevole in tutte le circostanze, visto che il creditore può avvalersi di tali norme solo in presenza di debiti di natura esattoriale.
Dubbi di costituzionalità?
Recentemente la Corte Costituzionale ha sollevato dubbi costituzionali riguardo la pignorabilità dello stipendio e più in generale l’articolo 12 del Decreto Salva Italia che impone di aprire un conto corrente in Banca per pensioni superiori ai 1000 euro. Per quanto concerne il tema di poter pignorare il salario, i dubbi costituzionali riguardano il fatto che viene a perdere peso il pignoramento qualora viene fatto direttamente presso l’istituto bancario, dove è depositato il conto corrente, anzichè da parti terze. In questo modo, il rischio infatti è quello di poter aggirare il limite imposto dal Codice Civile (massimo ⅕ del totale) e arrivare addirittura a pignorare l’intero importo, il che comporterebbe una palese violazione di legge. La Corte Costituzionale sarà chiamata così a pronunciarsi riguardo la legittimità o meno degli articoli contenuti nel Decreto Salva Italia (varato allora dall’ex Premier Mario Monti), in particolare confrontati con gli articoli 38 (diritto all’assistenza sociale), 2-3 (doveri della Repubblica e principio di ragionevolezza) della Costituzione, che rappresenta l’asse fondante della normativa italiana.
Bibliografia
L. G. Ponzanelli, Esecuzioni esattoriali e diritto tributario: Profili sostanziali e processuali, Giuffrè Editore.
Un approfondimento dettagliato sulla normativa italiana in materia di riscossione coattiva, con particolare attenzione al pignoramento esattoriale e alle sue implicazioni.E. D'Ambrosio, Il processo esecutivo tributario: Aspetti pratici e giurisprudenziali, Cedam.
Questo testo esplora in maniera esaustiva le procedure esecutive nel diritto tributario, soffermandosi sugli strumenti disponibili per la pubblica amministrazione e sui limiti di tutela per i contribuenti.A. Fantozzi, Diritto tributario, Utet.
Manuale di riferimento per professionisti e studenti, che tratta in modo completo il diritto tributario, incluse le esecuzioni esattoriali e i relativi procedimenti.P. Russo, Il pignoramento esattoriale: Guida pratica per difendersi e risolvere i debiti tributari, IPSOA.
Un testo pratico che illustra il pignoramento esattoriale e offre consigli su come gestire situazioni di debito con la pubblica amministrazione.G. Marongiu, Manuale di riscossione coattiva e procedure esecutive, Giappichelli Editore.
Analisi dettagliata e pratica delle procedure di riscossione coattiva, con focus sul ruolo dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e le specificità del pignoramento esattoriale.
FAQ sul Pignoramento Esattoriale
1. Che cos'è il pignoramento esattoriale?
Il pignoramento esattoriale è un procedimento esecutivo utilizzato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per recuperare crediti derivanti da debiti tributari non pagati. Si tratta di un’azione legale che consente di agire sui beni del debitore, come immobili, conti correnti o stipendi, al fine di ottenere il pagamento delle somme dovute. A differenza del pignoramento ordinario, è regolato da norme specifiche contenute nel d.p.r. 602/73, che prevedono limiti e salvaguardie per il contribuente.
2. Quali sono i beni che possono essere oggetto di pignoramento esattoriale?
I beni pignorabili includono:
- Beni immobili: case, terreni o edifici. Tuttavia, esistono limiti: per debiti inferiori a 8.000 euro, il pignoramento non può essere effettuato; inoltre, se il debito è inferiore al 5% del valore dell’immobile, l’agente deve iscrivere prima un’ipoteca e attendere sei mesi.
- Conti correnti: possono essere bloccati immediatamente con il prelievo delle somme disponibili, ad eccezione di importi che rientrano nelle soglie di impignorabilità, come i minimi vitali.
- Stipendi e pensioni: è possibile pignorare una parte di questi redditi, ma sempre nel rispetto dei limiti di legge per garantire la sussistenza del debitore.
Alcuni beni, come oggetti strettamente personali o utili per l’attività lavorativa del debitore, sono considerati impignorabili.
3. Quali sono le principali differenze tra pignoramento esattoriale e pignoramento ordinario?
Le principali differenze risiedono nei soggetti che avviano il procedimento, nella normativa applicabile e nei limiti procedurali:
- Il pignoramento ordinario viene avviato da un creditore privato e segue le regole del codice di procedura civile.
- Il pignoramento esattoriale, invece, è avviato da un ente pubblico (come l’Agenzia delle Entrate-Riscossione) ed è regolato dal d.p.r. 602/73, che introduce norme più specifiche e alcuni vincoli aggiuntivi, come il preavviso di 5 giorni e il limite temporale per l’esecuzione (180 giorni dalla notifica).
Queste differenze riflettono l’esigenza di bilanciare l’efficacia della riscossione pubblica con la tutela dei diritti dei debitori.
4. Quali sono i diritti del debitore durante un pignoramento esattoriale?
Il debitore ha diversi diritti che garantiscono una tutela contro eventuali abusi:
- Diritto alla notifica: il debitore deve ricevere un preavviso di pignoramento e avere almeno 5 giorni di tempo per saldare il debito prima che l’esecuzione venga avviata.
- Diritto al ricorso: il debitore può impugnare il pignoramento se ritiene che sia stato eseguito in modo irregolare o che il debito non sia dovuto.
- Tutele sui beni essenziali: alcuni beni, come l’unica abitazione non di lusso o i mezzi indispensabili per il lavoro, non possono essere pignorati.
Inoltre, il debitore può cercare di accordarsi con l’ente per una rateizzazione del debito, sospendendo temporaneamente l’esecuzione.
5. Cosa succede se il debito non viene saldato dopo il pignoramento?
Se il debito non viene saldato, i beni pignorati possono essere venduti attraverso un’asta giudiziaria o assegnati direttamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero del credito. Tuttavia, esistono termini precisi da rispettare:
- La vendita forzata deve essere avviata entro 120 giorni dalla notifica del pignoramento.
- Se non si procede alla vendita nei tempi stabiliti, l’efficacia del pignoramento decade e l’azione deve essere interrotta.
Questo meccanismo serve a garantire una certa celerità nelle operazioni e a evitare che il pignoramento si trasformi in uno strumento di pressione a lungo termine.