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Benvenuti in un altro articolo firmato Portal Diritto! Dopo aver parlato della Questura di Roma e delle sanzioni per eccesso di velocità, oggi cambiamo argomento. Per meglio comprendere le dinamiche legate alle casse del denaro, ma anche per fare investimenti personali oculati, è altresì importante sapere che esistono determinati indici e valori che influiscono in modo davvero dominante sull'economia italiana e sulle casse dello Stato.

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Il regolare andamento dello Spread, la presenza di Bot, dell'Euribor, dell'Irs, dello Spread Bund sono ad esempio importantissimi per l'economia di una Nazione e per la borsa così come la presenza dei Titoli di Stato, utilissimi nei casi di crisi a risanare il debito. Oltre alla presenza dei vari Ministeri che regolano tutte le attività culturali, politiche e sociali Italiane esistono inoltre delle società importantissime e fondamentali a livello economico e tributario.

Equitalia è formata da diverse società quali: Equitalia Servizi, Equitalia Giustizia e tre Agenti territoriali che si occupano della riscossione. A capo di Equitalia c'è la società Equitalia S.p.a. La Sicilia ha la sua società distaccata per la riscossione dei tributi che si chiama Riscossione Sicilia S.p.a.

Si tratta di una società a carattere pubblico che si occupa di riscuotere a livello nazionale tutti i tributi degli italiani. Equitalia è del 51% di proprietà dell'Agenzia delle Entrate e per il 49% fa parte dell'Inps.

La società ha dunque un ruolo ben preciso, ovvero quello di occuparsi di intascare i tributi che tutti i contribuenti italiani devono allo Stato. La sua funzione si estende infatti, come già accennato, a tutto il territorio italiano ad esclusione della Sicilia, che ha il suo organo di riscossione tributaria.

Il Gruppo Equitalia si occupa di riscuotere diversi tipi di tributi quali l'ICI e tutto quello che viene pagato mediante Modello F23, nonché i pagamenti effettuati tramite cartelle specifiche. Equitalia ha inoltre anche una funzione prettamente strategica e di controllo, utile principalmente a regolarizzare ed evitare pesanti situazioni di evasione fiscale che potrebbero ledere l'economia dell'Italia.

Cos’è l’Ipoteca: i vari tipi

L'ipoteca è un diritto di garanzia su un bene immobile per garantire il rimborso di un credito. È regolamentata dal Codice Civile italiano ed è costituita attraverso l'iscrizione nei registri immobiliari. La durata dell'ipoteca è di 20 anni a partire dalla data di iscrizione. Per estinguere l'ipoteca, è necessario cancellarla dai registri, rinunciare all'ipoteca, distruggere il bene o espropriare il bene tramite tribunale. Il Decreto Bersani del 2007 ha semplificato la cancellazione dell'ipoteca alla fine del mutuo, ma questa semplificazione si applica solo per ipoteche costituite per finanziamenti e non per ipoteche legali o con debitori non bancari. L'istituto finanziario generalmente si occupa della cancellazione dai registri.

La cancellazione dell'ipoteca dai registri immobiliari è necessaria per estinguere questa forma di garanzia. Se l'istituto finanziario non invia la comunicazione, è possibile esortarlo tramite raccomandata o rivolgersi a un notaio, ma quest'ultima opzione comporta un costo. I tempi di cancellazione sono lunghi, perciò è importante monitorare lo stato della domanda. L'Agenzia del Territorio mette a disposizione un form online per la cancellazione dell'ipoteca.

Il tipo di ipoteca più comune è l'ipoteca volontaria. Viene iscritta in modo volontario dal proprietario del bene per rappresentare una garanzia per un debito. Questo avviene, ad esempio, quando si stipula un mutuo. Se il bene è cointestato, ogni proprietario può iscrivere un'ipoteca per la sua quota. Tuttavia, le banche spesso non sono interessate a garanzie ipotecarie per quote indivise perché potrebbe essere difficile vendere tali quote in caso di esproprio.

L'ipoteca giudiziale è decretata da un giudice su richiesta di un creditore non soddisfatto. Può essere iscritta per qualsiasi debito, anche di importo modesto, che sia stato oggetto di una decisione giudiziale, come un decreto ingiuntivo. In questo caso, l'iscrizione dell'ipoteca è la conseguenza di una richiesta da parte di un creditore che non ha ricevuto il pagamento del suo credito.

L'ipoteca legale è un tipo di ipoteca che si verifica raramente. Sussiste in situazioni in cui un venditore non ha ricevuto il prezzo completo per il bene venduto o quando ci sono pagamenti di conguaglio pendenti tra gli eredi dopo la divisione ereditaria. Questo tipo di ipoteca viene iscritta automaticamente dal Conservatore dei Registri immobiliari, a meno che il destinatario della tutela non rinunci espressamente ad essa.

Come avviene la sua estinzione o cancellazione

L'ipoteca viene annullata quando il debito per cui è stata iscritta viene saldato o estinto. Non scompare automaticamente dai registri immobiliari, ma può essere cancellata attraverso l'azione del creditore che la rinuncia, non la rinnova dopo 20 anni o quando il debito viene estinto. In caso di distruzione dell'immobile o espropriazione, l'ipoteca viene automaticamente cancellata. La cancellazione può essere automatica e gratuita per le ipoteche volontarie poste a garanzia di mutui o finanziamenti, mentre per le ipoteche volontarie garantite da privati richiede un atto notarile. Nel caso di ipoteca giudiziale, la cancellazione avviene su ordine del giudice.

Cos'è la Visura ipotecaria: una lente di ingrandimento sulla tua proprietà

Quali informazioni puoi trovare?

  • Dati anagrafici dell'immobile: Comune, foglio, particella, subalterno, categoria catastale e rendita.
  • Proprietario/i: Anagrafica completa e codice fiscale.
  • Trascrizioni e iscrizioni ipotecarie: Data, natura del vincolo (es: ipoteca, pignoramento, usufrutto), ammontare del credito (se presente), creditori e debitori.
  • Altre formalità: Sequestri, pignoramenti, decreti ingiuntivi, tutele e vincoli di natura urbanistica.

Perché è così importante la visura ipotecaria?

Immagina di aver trovato la casa dei tuoi sogni: design impeccabile, posizione strategica, prezzo vantaggioso. Ma se un'ipoteca grava su di essa? Oppure se un vincolo urbanistico ne limita la ristrutturazione? La visura ipotecaria ti permette di:

  • Accertare la regolarità della situazione ipotecaria e catastale: Dormire sonni tranquilli sapendo che la tua proprietà è libera da pendenze o sorprese spiacevoli.
  • Richiedere un mutuo: La banca la richiede per valutare il rischio di insolvenza e la futura abitabilità dell'immobile.
  • Tutelarti in caso di controversie legali: Avere un asso nella manica per difendere i tuoi diritti in caso di problemi.
  • Verificare eventuali abusi edilizi: Evitare di acquistare un immobile con vincoli che potrebbero limitare la tua libertà di modificarne la struttura.

Come ottenerla?

Richiederla è semplice, ci sono diverse modalità, infatti, tramite le quali potrai ottenere la visura ipotecaria della casa che ti interessa:

  • Online: Collegati al sito web dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio, accedi con SPID, CIE o CNS, compila il modulo e paga online.
  • Sportelli: Presenta un'istanza, compila il modulo cartaceo e versa il pagamento.

Quanto costa?

Il costo varia a seconda del numero di formalità presenti e del metodo di richiesta. I costi non sono molto alti, soprattutto se si effettua la richiesta di visura online.

In quanto tempo la ricevi?

Immediatamente online se paghi online, oppure in giornata o entro 2-3 giorni lavorativi agli sportelli.

Un investimento per la tua tranquillità

La visura ipotecaria è un documento prezioso che, con un piccolo investimento di tempo e denaro, ti permette di tutelare uno dei più grandi investimenti della tua vita. Considerala come una polizza assicurativa per la tua serenità, una lente di ingrandimento che ti aiuta a guardare oltre le apparenze e ad acquistare con consapevolezza. Tuttavia, è importante che ricordi questi piccoli accorgimenti, prima di richiederla 

  • Prima di richiedere la visura, individua l'immobile di tuo interesse.
  • Conservala per 5 anni, la sua validità.
  • Consulta un professionista che possa aiutarti a leggere i dati emersi e i termini tecnici. Ti renderai conto che non sarà semplice leggere un documento di quel tipo senza l'aiuto di un esperto.

Differenze tra visura ipotecaria e visura catastale

Se la visura ipotecaria è una lente di ingrandimento sui vincoli e la situazione giuridica di un immobile, la visura catastale ne fornisce una fotografia dettagliata in termini di dati tecnici e fiscali.

Cosa le differenzia?

La visura ipotecaria si concentra sulle formalità che gravano sull'immobile, come ipoteche, pignoramenti, usufrutti e sequestri. Ha un valore probatorio pieno, il che significa che le informazioni in essa contenute sono legalmente valide. È utile per tutelarsi in caso di controversie legali, per richiedere un mutuo o per effettuare compravendite sicure. Il costo varia a seconda del numero di formalità presenti.

La visura catastale, invece, fornisce i dati catastali dell'immobile, come il foglio, la particella, il subalterno, la categoria catastale e la rendita. Non ha valore probatorio, ma è utile per conoscere le caratteristiche tecniche e fiscali dell'immobile, per calcolare tasse e imposte, e per progettare eventuali ristrutturazioni. Il costo è fisso.

Servizi di Equitalia: la società pubblica che si occupa della riscossione dei tributi

Per coloro intende comprendere appieno tutte le dinamiche relative all'economia di un Stato, compreso quello Italiano, è necessario tenere in considerazione diversi valori e indici che sono in grado di regolarizzare il bilancio di una nazione favorendo inoltre anche il buon andamento della borsa nazionale e internazionale.

La regolarizzazione di Indici come lo Spread o lo Spread Bund sono dunque utili non solo per arginare e ridurre la crisi economica all'interno di uno Stato ma anche per effettuare dei buoni e reddittizi investimenti personali. Anche i Titoli di Stato sono poi importantissimi per risanare il debito pubblico.

Esistono inoltre in Italia degli Istituti pubblici, oltre alla presenza dei Ministeri e dei vari rappresentati dello Stato italiano, che si occupa della riscossione di ogni genere di tributo sul territorio nazionale. La società che in Italia si occupa di questo si chiama Equitalia.

La struttura del Gruppo 

Il Gruppo Equitalia che si occupa della riscossione tributaria su tutto il territorio nazionale, esclusa la Sicilia che ha il suo organo chiamato Riscossione Sicilia S.p.a., è una vera e propria società che ha carattere non privato, bensì pubblico, che è del 49% dell'Inps e per il restante 51% dell'agenzia delle Entrate.

Fanno parte del Gruppo, che offre numerosi servizi Equitalia: il maggior azionista e capo del gruppo società Equitalia S.p.a., Equitalia Servizi, Equitalia Giustizia e e tre Angenti che riscuotono i tributi in tutta Italia.

I servizi Equitalia offerti sono diversi e riguardano sia gli Angenti della riscossione che i vari enti presenti sul territorio nazionale; molti sono poi rintracciabili ed utilizzabili direttamente online. Tra i servizi Equitalia per gli agenti ci sono: il Lampo Adr che agevola la gestione dei provvedimenti di riscossione direttamente online relativi all'Inps, all'Inail e all'Erario; tantissimi servizi di assistenza clienti, elaborazione e stampa di documenti.

I servizi Equitalia dedicati agli enti sono infine, tra gli altri: il servizio provvedimenti via web che è nato per aiutare l'ente ad emettere e gestire in modo corretto provvedimenti di vario genere; l'assistenza clienti, il Servizio Gestione Enti (SGE), il Servizio invio dati, il Monitoraggio Minute, servizi vari relativi alla ricezione dei dati ecc.

Aprendo la cassetta della posta, possiamo rischiare l'infarto trovandoci di fronte una cartella esattoriale Equitalia. Riprendiamo il fiato, perchè a quanto pare, una cartella inviata per posta può considerarsi tranquillamente nulla: infatti la Sent. CTP di Milano, 75/26/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha stabilito la nullità di una cartella Equitalia inviata per posta raccomandata, in quanto tali atti devono essere notificati da figure giuridicamente preposte a tale incarico.

Impugnare una cartella esattoriale 

Se invece abbiamo ricevuto in maniera giuridicamente corretta la notifica di cartella esattoriale, possiamo procedere alla sua impugnazione, facendo ricorso all'Autorità giudiziaria secondo i termini di legge previsti. Come fare?

Innanzitutto è necessario conoscere i motivi per cui è possibile contestare un provvedimento di questo tipo, in quanto potrebbe presentare dei vizi di forma propri. Innanzitutto, potrebbe esserci un errore di persona, oppure potrebbe contenere un errore di calcolo.

I vizi di forma delle cartelle

Altri vizi di forma dovuti alla disattenzione di Equitalia possono essere la mancata indicazione del responsabile del procedimento nei nostri conformi, oppure può mancare l'indicazione della motivazione della notifica; in certi casi, possono essere stati omessi gli estremi dell'atto di accertamento.

In ogni caso, il provvedimento preso nei nostri confronti deve essere recapitato solo dopo una precedente notifica del verbale di accertamento. Questo significa che prima di ricevere una qualsiasi cartella esattoriale, l'Amministrazione deve avvisare il contribuente, che ha l'obbligo di pagare una determinata somma.

Occhio ai termini di prescrizione!

Pertanto, se la notifica di accertamento non è stata recapitata, sarà possibile impugnare la cartella indicando fra le motivazioni la non sussistenza del debito stesso, in quanto il contribuente non è entrato a conoscenza dell'obbligo di pagamento del debito. Stesso discorso in caso esistano vizi di forma sulla notifica stessa, oppure se la cartella esattoriale è stata notificata andando oltre i termini di prescrizione e decadenza indicati dalla legislazione in merito.

Cancellazione dell'ipoteca Equitalia

L'ipoteca fotocopia un diritto reale di cauzione su un qualcosa di proprietà altrui (che funge da garanzia per un credito). Si discerne dal pegno per l’oggetto, che può essere:

  • beni immobili
  • diritti reali minori sugli immobili· beni mobili iscritti in pubblici registri

Per ipoteca fiscale si intende invece quella forma di ipoteca legale iscritta sui beni del debitore, da parte del concessionario per la riscossione (per raggiungere il recupero delle somme dovute all'Ente impositore).

Iscrizione ipoteca Equitalia e limiti

Anche nei casi di iscrizione dell'ipoteca Equitalia, così come nei casi di bollette insolute per i più disparati motivi, ci troviamo spesso di fronte ad atti vessatori ed ingiustificati accompagnati dalla nota cordialità e comprensione dei soggetti in campo. Posto che i casi in cui il debito che ci viene contestato sia totalmente infondato sono molto rari, è sempre bene conoscere i limiti e i doveri della controparte ed i nostri diritti. Innanzitutto le sezioni Unite della Suprema Corte hanno di recente fissato ad almeno 8.000 euro il debito per il quale Equitalia ha facoltà di iscrivere ipoteca (sent. 4077/2010 successivamente recepita nella L. 73/2010), in quanto, secondo la Cassazione, l’iscrizione ipotecaria è atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare e, come tale, soggiace ai limiti previsti dalla legge per quest’ultima, limiti che, per l’appunto, vietano di iscrivere l'ipoteca per debiti inferiori agli 8.000 euro. Il limite è aumentato a 20.000 se l’immobile oggetto ipoteca da parte di Equitalia è abitazione principale del debitore.

Inoltre non è possibile procedere se essa non viene preceduta da una intimazione scritta al pagamento da parte della stessa Equitalia e notificata al debitore. Parimenti non è più possibile, fortunatamente, a dispetto del passato, l'intervendo senza darne notizia al debitore. Sono quindi finiti i tempi in cui si scoprivano ipoteche sulle nostre case in maniera del tutto casuale, magari chiedendo un finanziamento in banca.

Iscrizione dell'ipoteca Equitalia ed impugnazioni

E’ possibile impugnare l’iscrizione, qualora non vengano rispettati da parte dell’agente di riscossione i limiti su descritti. Tempistiche e modalità dell’impugnazione, assieme all’individuazione del giudice competente, sono correlati sia al tipo di vizio su cui è fondata l’impugnazione, sia al tipo di credito su cui è fondata.

E’ utile specificare che i diversi termini per proporre impugnazione iniziano la loro decorrenza dal momento della notifica da parte di Equitalia; qualora manchi questo presupposto, è possibile proporre impugnazione in qualunque momento.

Nel caso in cui un cittadino italiano riceva una cartella esattoriale, sarà costretto a pagare entro i termini indicati, pena la possibilità, da parte di Equitalia, di iscrivere l'ipoteca sugli immobili del debitore. In quali casi si rischia l'ipoteca sugli immobili, e quali sono le norme che regolano l'iscrizione? Proviamo a fare chiarezza, perchè i casi variano a seconda della cifra per cui si è debitori nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

Norme che regolano l'iscrizione

Secondo quanto riportato nell''articolo 77 del D.P.R. 602/73, la società Equitalia ha l'obbligo di iscrivere l'ipoteca sugli immobili del debitore: questo perchè tale società, operante sul territorio italiano, ha ricevuto dallo Stato il mandato di società agente di riscossione.

Naturalmente l'essa deve avvenire secondo determinate procedure; per conoscere i limiti di “mandato”, basta studiare una delle ultime leggi che regolano il comportamento della società, in vigore dal Luglio 2011. Si tratta della Legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, con modificazioni, del Decreto Legge Sviluppo n. 70 del 13 maggio 2011.

I diritti del cittadino

Ma l'iscrizione vale per tutti i tipi di debito? Assolutamente no, per questo è possibile procedere coi ricorsi. Per i debiti fino a 2000 euro, infatti, sono previste misure cautelari: ad esempio, in caso di mancato pagamento di una multa, è prevista l'ipoteca ed il fermo del veicolo, ma solo dopo l'assenza di risposta a due solleciti di pagamento, inviati a sei mesi di distanza l'uno dall'altro.

La legge precedente quella del 2011, prevedeva l'iscrizione senza necessità di comunicazione. A seguito di sentenze contrastanti, relative alla legittimità di questo tipo di procedimenti nei confronti dei soggetti debitori, si è giunti ad una legge, la 106/2011 che ha chiarito l'argomento, anche se c'è ancora confusione in merito a quelle effettuate prima dell'entrata in vigore della stessa.

La possibilità di effettuare la cancellazione dell'ipoteca è garantita dall'articolo 2878 del codice civile. I presupposti della cancellazione sono innanzitutto l'estinzione del debito a cui è collegata l'ipoteca, e la rinuncia da parte del creditore (banca o istituto di credito) all'ipoteca; in caso di mutuo ipotecario, è determinata dal termine del mutuo.

Un ultimo fattore determinante la cancellazione dell'ipoteca è il decorso dei 20 anni previsti dal contratto stesso oppure la distruzione della proprietà ipoteca o il suo esproprio da parte del tribunale.

Cancellazione volontaria

Grazie alla legge Bersani è possibile eliminare l'ipoteca in modalità automatica, senza intervento di notai. Quando viene estinto il mutuo, cioè, la banca stessa va ad effettuare la comunicazione all'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'estinzione. Questo va a determinare l'azzeramento di ogni ulteriore spesa bancaria da parte del cliente, dopo il pagamento di una somma pari a circa 500 euro.

Cancellazione ipoteca giudiziaria

Se l'ipoteca è definita in base alla disposizione di un giudice, la cancellazione della stessa deve per forza di cosa avvenire attraverso una procedura di tipo giudiziaria, attraverso il passaggio per il tribunale.

E' importante monitorare questa attività, in quanto può subire notevoli ritardi prima che essa si realizzi in toto. Basta in parte controllare la situazione consultando il Registro delle Comunicazioni dell'Agenzia delle entrate.

La modulistica di equitalia propone varie possibilità di rateazione per i contribuenti che si trovino in condizioni di obiettiva difficoltà, vediamo nello specifico le diverse tipologie.

Nei casi di persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, la modulistica di Equitalia richiede la presentazione della certificazione I.S.E.E. relativa al proprio nucleo familiare, che può essere rilasciata da Comuni, da centri autorizzati di assistenza fiscale C.A.A.F, da Amministrazioni Pubbliche erogatrici di prestazioni sociali agevolate, e dall’ I.N.P.S.

La modulistica per le persone fisiche e giuridiche fino a 20.000 euro

Relativamente ai contribuenti che debbano versare importi fino a 20.000 euro, la modulistica di Equitalia propone un’istanza di rateazione con cui poter dilazionare fino a un massimo di 48 rate e l’importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100 euro.

Documenti e moduli

Per ditte individuali con regimi fiscali semplificati e importi superiori a 20.000 euro

In riferimento ai casi di ditte individuali con regimi fiscali semplificati, per importi superiori a 20.000 euro, la relativa istanza di rateazione prevede che il contribuente dichiari l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del suo nucleo familiare, nonché la situazione della propria dittà che potrà essere:

  • In Regime di contabilità semplificata per le imprese minori di cui all’art. 18 del DPR n. 29.12.1973, n. 600
  • In Regime fiscale dei cd. “contribuenti minimi” di cui all’art. 1, commi da 96 a 117 della legge 24.12.2007, n. 244.

I moduli per le società di capitali oltre 20.000 euro

In riferimento a Società di capitali, Società cooperative, Mutue assicuratrici, Consorzi con attività esterna, nei casi di importi superiori a 20.000 euro, è possibile richiedere grazie agli appositi moduli di equitalia la dilazione in rate delle cartelle di pagamento, allegando la documentazione attestante la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

In particolare, per le società a responsabilità limitata dotate di organo di controllo contabile, le società per azioni, le società in accomandita per azioni ed i consorzi con attività esterna, le società a responsabilità limitata prive di organo di controllo contabile, le società cooperative e le mutue assicuratrici dotate di organo di controllo contabile, nonché le società cooperative e le mutue assicuratrici prive di organo di controllo contabile, si dovrà allegare il prospetto per la determinazione dell’Indice di Liquidità e dell’Indice Alfa, la visura camerale aggiornata, nonché una copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese.

Richiesta rateazione Equitalia

Per i debiti superiori ai 20.000 euro, invece, la rateazione Equitalia verrà concessa previa verifica dell’effettiva difficoltà economica temporanea del debitore, tenendo conto anche dell’importo del debito da saldare. Il debitore, privato cittadino o azienda che sia, dovrà quindi fornire documenti atti a dimostrare che non gli è possibile estinguere il debito in un’unica soluzione.

Modalità e tempi

Con il decreto legge n° 16/2012, il Governo ha diversificato le modalità di estinzione della rateazione Equitalia. Difatti il debitore potrà chiedere che la rateazione Equitalia non avvenga a rate costanti, ma a rate variabili che aumentino annualmente. I piani di rateazione Equitalia a rata costante già sottoscritti al 2 Marzo 2012, non potranno essere però modificati.

E’ previsto un massimo di 72 rate mensili per debito contratto, con una rata mensile minima di euro 100, in cui verranno calcolati anche gli interessi di mora e i compensi di riscossione. Precedentemente era previsto che al mancato pagamento di due rate, anche non consecutivamente, il piano di rateazione Equitalia decadesse, con tutte le conseguenze del caso.

Di recente è invece stata mutata la disciplina, che ora prevede che il decadimento della rateazione Equitalia avvenga solo nel caso in cui l’omissione di due rate del debito sia consecutiva. Importante specificare che l’adesione ad un paio di rateazione Equitalia, impedisce all’agente di riscossione di iscrivere ipoteche sugli immobili del debitore.

Condono fiscale 2021 e stralcio cartelle: di cosa si trattava

La Sanatoria Equitalia aveva l'obiettivo di agevolare coloro che hanno subito maggiormente la crisi economica causata dalla pandemia. Il condono fiscale 2021, approvato dal governo Draghi, è diventato realtà tramite una nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate, nella quale sono stati stabiliti i requisiti d'accesso necessari per usufruire di questa forma di cancellazione delle cartelle fino a 5.000 euro, le quali possono essere completamente eliminate.

La sanatoria Equitalia 2021, o condono fiscale, cancella automaticamente le cartelle esattoriali pendenti e non ancora riscosse. Queste sono le cartelle che sono state notificate agli interessati negli anni precedenti ma che finora non erano state pagate né volontariamente né attraverso la riscossione coattiva.

Ci sono alcuni limiti: il condono annulla le cartelle al di sotto dei 5.000 euro risalenti agli anni 2000-2010, con alcune eccezioni. Sono escluse dall'azzeramento i recuperi di aiuti di Stato, le risorse proprie dell'Unione Europea, come i dazi e l'IVA all'importazione, così come le somme riscosse dagli enti locali territoriali.

Tuttavia, il limite di importo di 5.000 euro non si riferisce all'intera cartella, ma ai singoli carichi contenuti al suo interno, considerando solo il capitale e non gli interessi di mora e le spese di procedura. L'Agenzia delle Entrate afferma inoltre che se ci sono più carichi iscritti a ruolo, verrà considerato l'importo di ciascuno, e se nessuno di essi supera i 5.000 euro, allora l'annullamento riguarderà tutti i carichi.

Per comprendere meglio questo aspetto, ecco un esempio: se una cartella contiene i seguenti carichi e importi: IRPEF 3.000 euro, IVA 2.000 euro, IMU 1.000 euro, una tassa di 700 euro e 11 sanzioni da 300 euro ciascuna per multe (ad esempio, violazioni del Codice della Strada), il totale della cartella sarà di 10.000 euro. Tuttavia, il limite del condono riguarda ogni singolo carico, e poiché nessuno di essi supera i 5.000 euro, tutti questi debiti verranno cancellati.

Ma chi poteva accedere al saldo e stralcio automatico di queste cartelle? Potevano accedervi solo quei contribuenti, sia persone fisiche che società di persone e capitali, che avevano conseguito un reddito imponibile inferiore a trentamila euro nell'anno 2019.

Tutti coloro che possedevano un reddito superiore a trentamila euro per quell'anno erano automaticamente esclusi dalla Sanatoria Equitalia 2021 e non potevano usufruire di questo vantaggio.

Per individuare i redditi delle persone fisiche, si optava per l'analisi delle Certificazioni Uniche 2020 e delle dichiarazioni presentate nel 2020 tramite il Modello 730 o il Modello dei Redditi.

L'Agenzia delle Entrate aveva queste informazioni nei propri database già dal 14 luglio dello scorso anno. L'Agenzia comunicava, attraverso un flusso telematico, con la sezione responsabile della riscossione, fornendo codici fiscali e dati reddituali dei contribuenti. Questo permetteva di individuare facilmente coloro che rientravano nella soglia e potevano beneficiare del condono, e quelli che invece erano esclusi perché superavano i limiti sopra menzionati.

L'annullamento dei debiti veniva effettuato in modo automatico dall'Agenzia delle Entrate, senza alcuna necessità di richiesta da parte del contribuente. Il contribuente doveva solo verificare sul sito dell'Agenzia o presso lo sportello se la propria cartella fosse stata cancellata, consultando la propria situazione debitoria.

A tal fine, era possibile utilizzare il servizio di "verifica stralcio", messo a disposizione dei contribuenti, che consentiva loro di richiedere l'inoltro dei bollettini relativi agli importi da pagare al netto dei debiti annullati.

Con la sostituzione di Equitalia da parte dell'ente Agenzia delle Entrate-Riscossione, sono state introdotte anche alcune novità per le cartelle provenienti dall'ex Equitalia che si riteneva non fossero dovute. È stato possibile richiedere direttamente all'ente pubblico creditore, come l'Agenzia delle Entrate, l'INPS o le amministrazioni comunali, l'annullamento del debito. In questo caso, si doveva agire in "autotutela", come menzionato in precedenza.

La procedura prevedeva che l'utente agisse in autotutela nei confronti dell'ente creditore per correggere eventuali errori. Una volta riconosciuto e rettificato l'errore, l'ente annullava tutto o parte del debito e inviava all'ex Equitalia (ora Agenzia delle Entrate-Riscossione) l'ordine di annullamento del debito, chiamato "sgravio". L'agenzia a sua volta cancellava l'importo erroneamente richiesto nella cartella.

Un'altra opzione era quella di presentare un ricorso per le cartelle Equitalia all'autorità giudiziaria per richiedere l'annullamento delle cartelle. All'interno della stessa cartella esattoriale erano indicati i passaggi per avviare il ricorso e a quale giudice rivolgersi. Questa procedura era più complessa rispetto alla precedente e comportava dei costi aggiuntivi. Era anche possibile rivolgersi al Garante del Contribuente tramite una semplice richiesta scritta nel caso di irregolarità.

Per ottenere ulteriori informazioni su come difendersi nel caso di ricezione di cartelle Equitalia non dovute e per l'annullamento del debito, era possibile consultare il sito internet dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e cercare "Annullamento del debito". Qui si poteva verificare la propria situazione, i pagamenti effettuati e, se del caso, anche i rimborsi spettanti.

È importante ricordare che alcuni limiti di tempo per presentare un ricorso per le cartelle Equitalia non dovute sono cambiati. Restavano 60 giorni dalla notifica per addebiti dovuti allo Stato, alle Regioni e agli enti locali (Province e Comuni); invece erano di 40 giorni per le cartelle relative ai contributi previdenziali e assistenziali (ad esempio, INPS o INAIL); infine, erano di 30 giorni per altre tipologie di cartelle esattoriali o sanzioni amministrative, comprese le multe stradali.

Impugnare le cartelle

In via stragiudiziale

Impugnare le cartelle di Equitalia è, in questo periodo, argomento scottante e di grande interesse per tutti. Quanti di noi hanno ricevuto cartelle Equitalia? La protesta nei confronti del “grande esattore” monta sempre più, sfociando in alcuni casi in pericolose derive. Ma è possibile difendersi dallo stillicidio Equitalia con metodi democratici e legali.

Capita sovente di finire nell’ingranaggio esattoriale ingiustamente ed è quindi utile sapere come muoversi in questi casi.

Impugnare cartelle di Equitalia è possibile in via giudiziale, con formale impugnazione della cartella, ed in via stragiudiziale, ovvero contattando direttamente l’ente creditore.

Impugnare cartelle Equitalia in via stragiudiziale, in realtà non è una vera impugnazione, ma una contestazione informale; è possibile in quei casi di errore macroscopico ed evidente risultante dalla cartella: per esempio scambio di persona o errore evidente di calcolo o qualora vengano ad esigere tributi che abbiamo già pagato. In questo caso, prima di attivare la macchina della giustizia, è possibile contattare direttamente l’ente creditore per far presente l’errore.

I vantaggi di questo tentativo sono evidenti, in quanto se andrà a buon fine, ci eviterà la trafila giudiziale con tutti i costi che essa comporta, sia in termini di tempo che in termini economici. E’ quindi sempre consigliabile in presenza di errori palesi, attivare un canale diretto con l’ente creditore e, nel caso si riveli infruttuoso, procedere formalmente ad impugnare la cartella Equitalia.

In via giudiziale

Generalmente è possibile impugnare cartelle Equitalia in presenza di vizi formali propri o di notifica. Le tempistiche per impugnare cartelle Equitalia variano al variare del contenuto della cartella stessa: per le imposte sui redditi, tasse automobilistiche ed imposte di registro, il termine per impugnare le cartelle Equitalia è di 60 giorni a decorrere dal momento della notifica della cartella stessa e l’impugnazione è da presentare al giudice tributario presente nella commissione provinciale tributaria. .

Nei casi di sanzioni amministrative il termine scende a 30 giorni e l’impugnazione è da presentare al giudice ordinario. Infine nei casi di cartelle riguardanti questioni previdenziali il termine è di 40 giorni e ci si deve rivolgere al giudice del lavoro.

La giurisprudenza degli ultimi anni, ha fissato il principio secondo il quale se la cartella Equitalia non è preceduta dalla notifica del verbale di quanto è dovuto, nell’impugnare le cartelle Equitalia, possiamo contestualmente contestare il contenuto stesso di quanto ci viene richiesto.

Premesso che Equitalia svolge un ruolo difficile, soprattutto in questo momento di forte crisi economica, è possibile difendersi nelle sedi opportune ed impugnare cartelle Equitalia palesemente ingiuste, e non sono pochi i casi.

Il leviathano della burocrazia e della riscossione tributaria, non ha occhi per discernere dove è più opportuno colpire e dove sarebbe meglio evitare l’accanimento. Purtroppo nel calderone finiscono tanto i grandi evasori, cui nulla costerebbe il pagamento di quanto dovuto, quanto l’operaio cassintegrato, per il quale, oggi, pagare il canone Rai equivale a fare dei pasti in meno.

Cosa prevedeva il decreto rottamazione delle cartelle esattoriali

Il decreto prevedeva, innanzitutto, la riammissione dei contribuenti che erano decaduti nei termini dai provvedimenti precedenti denominati "Rottamazione - Ter" e "Saldo e Stralcio". Ciò significa che i contribuenti che non avevano effettuato il pagamento delle rate originariamente previste nel 2020, in base a quanto stabilito dalla legge di conversione del Decreto n. 106/2021, nota come "Sostegni-Bis", erano nuovamente ammessi alle agevolazioni e alla rottamazione delle cartelle esattoriali. Le scadenze originariamente previste erano entro il 31 luglio, 31 agosto, 30 settembre e 31 ottobre 2021.

Di conseguenza, il provvedimento stabiliva che tutte le rate del 2020 per la rottamazione delle cartelle esattoriali e il saldo e stralcio dovevano essere pagate entro il 30 novembre 2021. Entro la stessa data, al fine di non perdere i benefici e le agevolazioni, era necessario versare anche le rate del piano di rateazione previste per l'anno 2021.

L'articolo 2 del decreto 146/2021 aveva stabilito il prolungamento a 150 giorni, anziché 60 giorni, dalla notifica di ingiunzione di pagamento per l'adempimento spontaneo e senza mora delle cartelle di pagamento. Questa disposizione era valida per le cartelle che sarebbero state notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. Oltre a concedere un termine aggiuntivo di 3 mesi per il versamento e il pagamento del debito nei confronti dell'ente fiscale, non sarebbero state applicate morosità entro questo periodo e l'agente di riscossione non avrebbe potuto procedere al recupero del debito prima della scadenza dei 150 giorni.

A seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, i piani di rateizzazione per le attività di riscossione delle cartelle erano stati sospesi a partire dall'8 marzo 2020. Per coloro che avevano avuto il piano di rateizzazione sospeso, si prevedeva un'estensione del numero delle rate da 10 a 18 in caso di mancati pagamenti. Per i residenti nella cosiddetta "zona rossa", la sospensione decorreva già dal 2 febbraio 2020. Di conseguenza, i termini di decadenza della dilazione erano già scaduti.

Al fine di venire incontro agli interessati e far valere la nuova agevolazione, i termini di rateizzazione erano stati prorogati dal 30 settembre al 31 ottobre 2021. La decadenza sarebbe intervenuta in caso di mancato pagamento di 10 rate.

Per il piano di rateizzazione a partire dal 1° gennaio 2022, la decadenza sarebbe subentrata dopo il mancato versamento di 5 rate, come originariamente stabilito.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E, forniva uno schema riepilogativo delle scadenze relative solo allo stralcio:

  • 30 settembre 2021: segnalazione dei codici fiscali che rimangono fuori per superamento del requisito reddituale;
  • 31 ottobre 2021: l'agente della riscossione procedeva con l'annullamento automatico dei debiti;
  • 15 novembre 2021: l'agente della riscossione presentava al Ministero dell'Economia e delle Finanze la richiesta di rimborso delle spese di notifica della rottamazione delle cartelle esattoriali;
  • 31 dicembre 2021: versamento della prima rata del rimborso delle spese di notifica;
  • Entro il 30 giugno 2022: versamento della seconda rata del rimborso delle spese di notifica.

Prestito ipotecario sulla casa, come ottenerlo? 

Questo particolare tipo di prestito si divide in tre categorie:

  • Prestito vitalizio ipotecario: Sottoscrizione obbligatoria di un’ipoteca sulla casa come garanzia, piano di rimborso dai 5 ai 25 anni.
  • Mutuo casa: È concesso anche ai cattivi pagatori, possibilità di personalizzare le rate dei pagamenti.
  • Mutuo liquidità: Il capitale massimo deve essere pari al valore dell’immobile scelto per l’ipoteca, il capitale può arrivare fino ai 75.000 euro sempre, però, in base al valore dell’immobile ipotecato.

Il credito ipotecario necessita di garanzie, di un’ipoteca, su un bene di proprietà del richiedente e costituisce l’ammontare della somma richiesta e la garanzia sul quale l’ente erogante possa avvalersi in caso di mancata restituzione.

Questo particolare tipo di finanziamento si colloca tra i prestiti personali dall’ente al privato, non ci sono variazioni come i criteri sull’erogazione dei soldi oppure il calcolo della somma mensile da restituire, l’unica differenza con i più classici prestiti sono l’ipoteca dell’immobile in cui il soggetto vive.

Se hai voglia di apprendere alcune competenze legate alle assicurazioni per la casa, considera di visitare il nostro articolo dedicato.

Quando e a chi conviene?

Questa è la soluzione più completa per chiunque voglia ottenere dei capitali di media “dimensione”. Considerando il fatto che l’immobile dato come garanzia deve essere d’importo pari o superiore alla cifra richiesta, pare chiaro che non tutti possano garantirsi questo prestito. Solitamente si riesce ad ottenere una somma massima di 50.000 euro, da restituire con rate mensili ed un piano di ammortamento sostenibili che possono durare fino a 5 o 25 anni.

Tutti i documenti necessari per ottenerlo

Come si può richiedere il prestito ipotecario? Prima di tutto si deve avere come requisito dei parametri economici e quindi un ritorno sull’investimento che varia a seconda della cifra richiesta, e poi essere i proprietari di un immobile da ipotecare come garanzia per il finanziamento. C’è anche da specificare, per chi non ha dimestichezza con questo tipo di cose, che ipotecando qualcosa (come ad esempio una casa), quest’ultima rimane comunque di proprietà dell’individuo.

Chi desidera richiedere il finanziamento, deve munirsi dell’adeguata documentazione che può procurarsi direttamente presso gli uffici dell'istituto di credito al qualle si vuole fare richiesta. I documenti che si devono presentare sono:

  1. Il documento che attesta la proprietà dell’immobile, o comunque del bene, che si vuole ipotecare
  2. Il proprio documento (carta d’identità e codice fiscale)
  3. Il proprio contratto lavorativo

Sottoscrizione di un’ipoteca

L’articolo 2808 del Codice Civile stabilisce i caratteri sulla sottoscrizione di un’ipoteca e mantiene in modo efficace i diritti sul bene ipotecato, che ricordiamo non toglie la proprietà all’individuo, ma serve solo come garanzia in caso di pagamento mancato.

Il prestito ipotecario si suddivide sostanzialmente in tre diverse tipologie:

  • Usufrutto di un immobile
  • La nuda proprietà
  • Diritto di superficie su delle aree su cui è possibile edificare

Che succede quando non viene pagato il debito con la banca?

Come accennato prima, nella sottoscrizione di un’ipoteca è specificato che, a pagamento mancato, la banca che ha erogato il prestito diventa a tutti gli effetti proprietaria dell’immobile dato come garanzia, diventandone proprietaria ha anche il diritto di rivenderlo per poter guadagnare la cifra della mancata restituzione.

N.B. La banca non può in alcun modo pignorare il bene che costituisce la prima casa oppure l’unico immobile.

L’ipoteca ed il contratto

L’ipoteca di un’immobile comporta necessariamente anche una limitazione del diritto di proprietà che, anche se sostanzialmente l’oggetto rimane del proprietario originale, può perderne possesso in caso di un pagamento mancato di 2 rate consecutive.

È fondamentale leggere e conoscere i dettagli principali del contratto di sottoscrizione per il prestito ipotecario. Bisogna sottolineare quanto sia importante essere certi di riuscire ad ottenere una rata mensile con una quota sostenibile per non incappare in mancati pagamenti, o comunque in difficoltà economiche, che potrebbero causare la perdita dell’immobile ipotecato.

Risoluzione del contratto

Da poco introdotto nel testo normativo c’è un’indicazione specifica per l’obbligo di rimborso integrale della somma erogata dalla banca in caso di vendita dell’immobile dato come garanzia, oppure nel caso in cui il soggetto compia atti che riducano il valore totale dell’immobile in modo significativo.

Se una di queste due circostanze viene considerata valida dalla banca ed il prestito non viene restituito entro 12 mesi, un perito indipendente assunto dalla banca valuta il prezzo dell’immobile e lo vende al prezzo di mercato estinguendo così il mutuo.

Se si verifica un ritardo di pagamento per 7 volte non consecutive, la banca può invocare l’art. 4, comma 2, come causa della chiusura del contratto e della restituzione in una singola rata del finanziamento erogato rimanente.

Ci sono differenze tra prestito e mutuo ipotecario?

Molto spesso si fa confusione tra il Mutuo ipotecario e il Prestito Ipotecario e anche gli Istituti di Credito tendono a non chiarire in modo esaustivo al cliente quali siano le sottili differenze. Cerchiamo di spiegarle in semplici parole. Il prestito può essere richiesto non soltanto per l’acquisto di un’immobile ma anche per destinazioni diverse come avviare una ristrutturazione, comprare un’automobile o semplicemente per avere una liquidità immediata, per questo motivo anche la durata e l’importo del finanziamento risultano più modeste.

A favore c’è da dire che la richiesta non necessita di particolari garanzie da presentare alla banca, di contro i tassi di interesse non sono sempre favorevoli e non è possibile sfruttare gli sgravi fiscali (essendo questo un prestito destinato a beni secondari e non necessari). Il mutuo ipotecario invece è previsto per l’acquisto di un immobile con un piano di ammortamento di lunga durata anche in base alla cifra considerevole richiesta, prevede la possibilità di usufruire di sgravi fiscali dedicati all’acquisto degli immobili (in particolare se si tratta della prima casa) e di interessi a tassi vantaggiosi. Nel caso del prestito l’ipoteca viene applicata ad un immobile già in possesso del cliente, purchè il suo valore copra quello richiesto con il finanziamento (tetto massimo erogato 50.000 euro). Per il mutuo ipotecario, come già anticipato, l’importo erogato è più ingente e spesso copre l’intero valore del bene e l’ipoteca viene sottoscritta sull’immobile in questione.

La documentazione richiesta dagli Istituti di Credito

Finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni e siamo decisi a procedere con l’acquisto. Dopo aver valutato le tipologie di finanziamento ci siamo orientati sul Mutuo Ipotecario, a questo punto quali sono i documenti necessari richiesti dalle Banche per valutare la fattibilità dell’erogazione? Sicuramente questa è la fase più difficile della trattativa perchè richiede notevole pazienza nel reperire tutta la documentazione e soprattutto è il passaggio chiave per finalizzare l’acquisto, se al termine della valutazione da parte della banca la nostra situazione economica non soddisfacesse i criteri richiesti, il finanziamento non verrebbe accordato.

Occorre innanzitutto presentare uno storico dell’immobile che desideriamo acquistare e su cui verrà in seguito sottoscritta l’ipoteca. In questo può esserci di grande aiuto l’agenzia immobiliare che ci ha seguito nella trattativa e che può fornire:

  • planimetria della casa
  • proposta di acquisto debitamente registrata
  • documento che ne attesti l’agibilità e l’uso a scopo abitativo
  • eventuali domande presentate (e relativi pagamenti) delle concessioni edilizie in caso di condoni
  • perizia sull’immobile

Vanno presentati inoltre una serie di documenti personali del contraente del Mutuo Ipotecario e quelli relativi allo stato economico dello stesso e sono: stato di famiglia, residenza, documento di identità valido e certificato di stato libero. Nel caso di separazione o divorzio verranno richiesti al cliente anche tutti i documenti rilasciati dal Tribunale per accertare il decadimento della comunione dei beni e verificare se il contraente è tenuto a versare mensilmente eventuali assegni di mantenimento (in questo modo potrebbe non riuscire a sostenere la rata mensile di restituzione del finanziamento).

Per quanto riguarda la situazione economico - lavorativa, occorre presentare:

  • la dichiarazione dei redditi
  • ultime due buste paga (per verificare l’ammontare degli stipendi più recenti)
  • per i liberi professionisti e titolari di aziende: iscrizione alla camera di commercio e bilancio fiscale dell’attività o iscrizione all’albo di appartenenza
  • dichiarazione del datore di lavoro che accerti l’assunzione del cliente con un contratto di lavoro che sia a tempo indeterminato

In ultimo è bene ricordare che tutta la documentazione richiesta è necessaria alla Banca per accertare la capacità di restituzione del finanziamento da parte del cliente, pertanto l’importo mensile della rata del mutuo ipotecario non potrà superare un terzo dello stipendio percepito e che anche l’età massima del cliente al termine del finanziamento dovrà essere di massimo 80 anni.

Come le leggi sui mutui ne influenzano l'estinzione

Fra i molti provvedimenti indirizzati al mondo del finanziamento, interessanti sono la Legge Bersani e la Legge Tremonti.

La Legge n.248 del 4 agosto 2006, chiamata “Legge Bersani”, prevede la possibilità – per la prima volta – di poter cambiare l'istituto erogatore del finanziamento. Una legge definita “delle liberalizzazioni” che ha aperto moltissimi spiragli a tutti gli italiani in difficoltà.
Grazie a questo provvedimento, si è potuto procedere con gli istituti della surroga, dell'estinzione del mutuo a favore di altre banche capaci di offrire rate inferiori e condizioni più vantaggiose.

Inoltre, molte spese (quali, ad esempio, quelle relative all'iscrizione e alla cancellazione dell'ipoteca) vengono meno; oltretutto, i mutui accesi dopo il 2 febbraio 2007, giorno dell'entrata in vigore della legge, non vengono gravati di spese aggiuntive in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Percentuale triplicata

Rispetto all’agosto del 2013, un anno dopo la richiesta di surroga, ossia di cambiare banca per il pagamento del mutuo, ha evidenziato un’impennata pazzesca, passando dal 13% dell’anno scorso al 35% di quest’anno. Molteplici le spiegazioni per questo particolare fenomeno, il primo è ovviamente la condizione favorevole offerta da altre banche. Il particolare momento storico relativo ai tassi della BCE (Banca Centrale Europea) e allo spread fa scaturire come conseguenza la possibilità conveniente di indirizzarsi verso altri istituti bancari.

Grazie alla legge Bersani, fare questo cambio è diventato molto facile: basta fare richiesta alla nuova banca che farà lei stessa la domanda di surroga alla banca di appartenenza. E’ utile sapere che gli istituti bancari si informeranno molto bene sulle motivazioni che ci vogliono portare al cambiamento per il pagamento del nostro mutuo.

Oggi molte famiglie stanno scegliendo il tasso fisso, che sebbene sia più costo rispetto al variabile, dà meno paura rispetto a quest’ultimo, che potrebbe incappare in sbalzi pericolosi. Altre due tendenze sono da registrare sulla richiesta di questo prestito: più della metà lo chiede per la prima casa (circa il 55%) e sempre più persone vogliono un allungamento dei tempi, passati da 30 anni a 40 anni. Maggiori richieste arrivano dal Nord Italia (da solo occupa quasi la metà dei finanziamenti ottenuti, il 40%), più del 30% giunge invece dal Centro Italia mentre è piuttosto bassa la percentuale nel Meridione, con il suo risicato 13%.

Conviene estinguere anticipatamente?

La domanda richiede un'analisi attenta dei costi del mutuo.
Il principale argomento riguarda il sistema di ammortamento. In Italia si usa quello definito “alla francese”, dove le prime rate sono più gravate rispetto le ultime degli interessi. Questi si pagano in rapporto al capitale residuo e pertanto, più questo è maggiore, più alte saranno le rate.

Per questa ragione, se si parla di stretta convenienza, è opportuno estinguere il mutuo entro la prima metà delle rate: in questo modo tutte le rate diminuiranno perché è diminuito il capitale residuo.
Estinguere il finanziamento dopo la prima metà non porta a vantaggi economici: inoltre si elimina una liquidità che può sempre essere utile in tempi difficili.

In ogni caso, sebbene non siano presenti spese accessorie per l'estinzione del mutuo anticipata, è bene consultarsi con la banca per capire in che modo, in caso di estinzione parziale, venga ristrutturato il piano di ammortamento. Infatti, visto che il capitale residuo da rimborsare è inferiore è possibile sia diminuire l'importo delle rate e lasciare intatta la durata sia il contrario: è opportuno valutare bene la scelta da compiere in base alle esigenze della propria famiglia.

Autore: Avvocato Giacomo Locopo

Immagine di Giacomo Locopo

Nato a Catania il 25 febbraio 1970, l'avvocato ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'illustre Università degli Studi La Sapienza di Roma. Attualmente, è iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati nella città di Palmi, dove esercita la professione legale con competenza e dedizione.