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Oggi vi descriviamo gli aspetti giuridici fondamentali per la costituzione di una SRL. Continuate la lettura per tutte le informazioni del caso. Nell'ambito del diritto commerciale, e per quanto riguarda l'ambito della ragioneria, si identifica la società come una determinata forma di esercizio associabile all'impresa. La ditta è un fenomeno giuridico distinguibile in più fenomeni, a seconda dell'ottica da cui lo vediamo. Secondo l'articolo del Codice civile 2247, è un contratto, specificato nella norma stessa. Dal punto di vista del soggetto giuridico, la società è costituita da determinati soci e da questi ultimi distinta. Per finire, secondo l'articolo del Codice Civile 2269, la società identifica il rapporto sociale da cui sono legati i soci.

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Definizione

Ritornando alla definizione giuridica di costituzione di una SRL, prevista dal Codice Civile, vediamo nel dettaglio in cosa consiste: il fenomeno societario viene visto come l contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica, allo scopo di dividerne gli utili. Secondo questa definizione, risulta palese che alcune tipologie di enti sociali presenti nell'ordinamento giuridico non vi sono comprese.

Oggetto sociale nella costituzione di una SRL

Per descrivere il tipo di attività che un'azienda può esercitare, si deve far riferimento al proprio oggetto sociale. L'oggetto sociale va dichiarato ed incluso al momento della ratifica dell'atto costitutivo di una società, e naturalmente deve essere ben determinato, possibile e lecito. Qualora l'oggetto sociale non venga conseguito o si sia impossibilitati a conseguirlo, la società può arrivare allo scioglimento.

Scopi delle ditta

Esistono diverse tipologie di ditta e diverse metodologie di costituzione di una SRL: la più nota è quella a scopo di lucro, ovvero la società che realizza dei proventi dall'attività economica esercitata, i quali vanno poi destinati ai soci. Un altro tipo è la società mutualistica, tipica delle mutue e delle cooperative, che ha come obiettivo quello di fornire ai soci determinati beni e servizi, a condizioni più vantaggiose delle altre presenti sul mercato. Infine esiste lo scopo consortile: i consorzi istituiti per supportare le varie imprese afferenti al consorzio stesso nelle rispettive attività economiche.

Tipologie e costituzione di una SRL

La società è un fenomeno giuridico distinguibile in più fenomeni, a seconda dell'ottica da cui lo vediamo. Secondo l'articolo del Codice civile 2247, è un contratto, specificato nella norma stessa, in fase di costituzione di una SRL.

Esistono due grandi tipologie di ditte a scopi di lucro. Sono la società di persone e la società di capitali.

La differenza fra le due imprese consta di due elementi fondamentali. Tali elementi sono il riconoscimento della personalità giuridica ed il grado di autonomia patrimoniale dei soci rispetto all'azienda stessa.

Autonomia patrimoniale perfetta

Questo discorso non vale per il socio accomandatario di una ditta accomandita per azioni, in procinto di effettuare la costituzione di una SRL, quando svolgeva le funzioni di amministratore; stesso discorso per il socio unico di S.r.l. E S.p.A., in caso il socio non abbia adempiuto agli obblighi pubblicitari e alle operazioni relative.

In questo caso, inoltre, i creditori particolari dei soci non hanno la possibilità di pretendere che la quota sociale relativa al debitore venga liquidata dalla società.

Autonomia patrimoniale imperfetta

In questo caso, i soci, secondo quanto stabilito dal diritto commerciale, sono in via sussidiaria illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni relative alla società e la costituzione di una SRL, nella maggioranza dei casi stabiliti dalla legge o dai soci stessi.

I creditori particolari dei soci di aziende semplice e in nome collettivo, possono ottenere la liquidazione della quota dal socio debitore.

Le imprese di persone sono le seguenti:

  • semplice
  • in nome collettivo
  • in accomandita semplice
  • Le società di capitali sono le seguenti:
    • per Azioni
    • a responsabilità limitata
    • in accomandita per azioni.

Costituzione di una SRL

Ogni ditta a responsabilità limitata può costituirsi o tramite atto unilaterale o tramite contratto. Viene definito un capitale minimo sociale, che secondo l'articolo 2463 del codice civile, comma 4, ammonta a 10 mila euro per la costituzione di una SRL.

E' dunque necessario redarre un atto costitutivo che deve contenere tutte le indicazioni fondamentali su quella che è la società, ovvero nello specifico: l'ammontare esatto del capitale sociale, l'oggetto sociale della Srl, la denominazione della società a responsabilità limitata).

Inoltre l'atto costitutivo deve contenere anche lo stato sulle regole sociali, ovvero il funzionamento della Srl, l'amministrazione della Srl e la rappresentanza della Srl.

Atto costitutivo

Le norme che disciplinano la formazione dell'atto di costituzione di una SRL a responsabilità limitata sono pressochè simili a quelle della società per azioni, e consistono in:

  • Stipula del contratto
  • Controllo notarile
  • Versamento di almeno il 25% (post riforma 2004 3/10) dei conferimenti in denaro presso un istituto di credito (sostituibile da polizza assicurativa o fideiussione bancaria) e della totalità dei conferimenti in beni.
  • Iscrizione entro 20 giorni al registro delle imprese a cura del notaio.

Qualora esista un socio unico, sarà compito degli amministratori depositare presso il registro delle imprese una particolare dichiarazione che garantisca l'unipersonalità della società.

Come costituire una SRL?

Fa parte delle società di capitali, ciò significa che essa risponde alle obbligazioni che ha contratto solo attraverso il capitale sociale e non con il patrimonio personale dei soci. E’ l’articolo 2462 del Codice Civile che disciplina la società responsabilità limitata.

Può essere avviata la costituzione di una SRL attraverso un contratto o un atto unilaterale. E’ necessario che venga redatto un atto costitutivo sotto forma di atto pubblico che deve contenere degli elementi fondamentali (es. denominazione, oggetto sociale) oltre allo statuto societario.

Capitale sociale delle SRL

Per la costituzione di una SRL è necessario che essa disponga di un capitale sociale di minimo 10.000 euro, come sancito dal II comma dell’articolo 2463.

L’atto costitutivo di una società responsabilità limitata deve includere:

  • Generalità dei soci
  • Denominazione sociale con indicazione forma sociale srl e sede/i
  • Oggetto sociale (determinato, lecito e possibile)
  • Capitale sottoscritto e capitale versato
  • Conferimenti
  • Quote di partecipazione
  • Norme di funzionamento della società relative ad amministrazione e rappresentanza
  • Nomina amministratori e controllo contabile
  • Stipulare il contratto o l’atto unilaterale
  • Controllo notarile
  • Versamento del 25% (almeno) dei conferimenti in denaro presso un istituto di credito
  • Iscrizione entro 20 giorni al registro delle imprese a cura del notaio

Tutte le obbligazioni personali nate antecedentemente all'iscrizione al registro delle imprese, in fase di costituzione di una SRL, dovranno essere corrisposte illimitatamente dal soggetto che le ha stipulate. La responsabilità limitata può essere dichiarata nulla solo nei seguenti casi:

  • Mancata forma dell'atto pubblico
  • Oggetto sociale illecito
  • Mancanza di dati relativi alla denominazione, soci, conferimenti, capitale e oggetto sociale.

Come conseguenza della dichiarazione di nullità della ditta, si ha la liquidazione della stessa con garanzia degli atti compiuti e quindi dei diritti ed obblighi di soci e terzi. Inoltre, a tutela degli interessi dei terzi, i soci non sono liberati dall’obbligo di conferimento fin quando non siano stati soddisfatti i creditori sociali.

Gestione della SRL

Con la riforma del diritto societario sono cambiati alcuni aspetti della gestione societaria. Tra questi alcune caratteristiche relative alla struttura finanziaria della S.r.l. come i conferimenti e le quote speciali.

Nella gestione Società a Responsabilità Limitata rivestono un ruolo importante i conferimenti, definiti dall’art. 2464 come “tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica". Con il termine conferimento si intende sia il denaro che i beni materiali, oltre alle prestazioni di opera o servizi (non considerate conferimenti nella S.p.A.).

Un ulteriore differenza consta nella relazione di stima relativa alla consegna di un bene in natura. Essa può essere redatta da un consulente di fiducia del socio registrato nel registro dei revisori contabili o da una società di revisione iscritta all' albo.

La gestione riconosce un ruolo importante alla partecipazione finanziaria dei soci. Sono le quote, e di conseguenza i diritti che ne scaturiscono, a stabilire la misura della partecipazione del socio alla Società.

Il capitale della S.r.l. viene suddiviso tra i soci in base alle quote di partecipazione. Le quote che ciascun socio detiene rappresentano la parte di capitale sociale da lui sottoscritto.

Dalla riforma societaria del 2003, sono stati introdotti per la gestione della Società a Responsabilità Limitata, i titoli di debito. In base alla disciplina ex art. 2483 c.c. la gestione di tali titoli dipende da quanto stabilito dall’atto costitutivo societario.

In ultimo, la gestione della Società a Responsabilità Limitata verte intorno ai finanziamenti dei soci, oltre alla distribuzione delle quote. I versamenti saranno corrisposti ai soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione. Inoltre, l’2467 del Codice Civile ordina che il finanziamento dei soci debba essere successivo alla soddisfazione degli altri creditori o addirittura restituito se verificatosi l’anno precedente l’eventuale fallimento societario.

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Autore: Avvocato Giacomo Locopo

Immagine di Giacomo Locopo

Nato a Catania il 25 febbraio 1970, l'avvocato ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'illustre Università degli Studi La Sapienza di Roma. Attualmente, è iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati nella città di Palmi, dove esercita la professione legale con competenza e dedizione.