Logo del Sito Portal Diritto

L'anatocismo è un termine finanziario che descrive il processo di capitalizzazione degli interessi, ovvero la pratica di aggiungere gli interessi accumulati a un capitale iniziale, facendo sì che questi interessi generino a loro volta ulteriori interessi, noti come interessi composti.

Menu di navigazione dell'articolo

Nel contesto della legislazione italiana, è previsto il pagamento di interessi legali sulle somme di debito che non sono state rimborsate entro la data di scadenza prevista. Questa disposizione consente al creditore di recuperare una parte del potenziale rendimento perduto a causa del ritardo nel pagamento.

L'anatocismo, ovvero il regime di capitalizzazione composta degli interessi, porta a un considerevole aumento del debito, a causa della crescita esponenziale che deriva dall'aggiunta degli interessi al capitale. Ne consegue che, in caso di obbligazione pecuniaria, l'anatocismo implica il pagamento non solo del capitale e degli interessi concordati, ma anche degli interessi generati dagli interessi già maturati.

Nonostante l'anatocismo sia un concetto ben noto nel mondo finanziario, la sua regolamentazione non è ancora pienamente sviluppata nella legge italiana. Gli interessi maturati, infatti, possono generare ulteriori interessi solo a partire dalla data della richiesta giudiziaria. È importante sottolineare che il codice civile italiano proibisce l'applicazione della capitalizzazione composta degli interessi.

Nel 1999, la Corte di Cassazione ha dichiarato nulli i contratti che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi, in quanto mancava una normativa ad hoc in grado di derogare all'articolo 1283 del codice civile. Successivamente, l'articolo 120 del decreto legislativo n. 385 del 1993 è stato modificato, introducendo il principio della stessa frequenza di capitalizzazione per i saldi crediti e debiti, e stabilendo una Sanatoria per il passato.

Dopo la sentenza del 2000 della Corte Costituzionale, è stato approvato un secondo decreto il 29 dicembre 2000, che rappresenta l'interpretazione autentica della legge antiusura n. 108 del 1996. Nonostante la cancellazione della norma transitoria, la Corte di Cassazione ha continuato a riaffermare il suo punto di vista più recente, estendendo i principi stabiliti per il conto corrente bancario anche ai contratti di mutuo.

A differenza dell'usura, che è un reato penale perché comporta l'applicazione di tassi di interesse eccessivi e che è espressamente vietata dal nostro codice civile (con relative implicazioni penali), l'anatocismo è un'infrazione di natura civile. Questo significa che, in determinati casi, è permesso dal codice civile e non comporta reati penali.

L'anatocismo è consentito solo quando gli interessi maturati possono generare ulteriori interessi a partire dalla data della richiesta giudiziaria, o in base a un accordo successivo alla loro scadenza, purché si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.

Tasso di interesse

Il tasso di interesse non è altro che la somma dovuta come compenso per ottenere un capitale o secondo un altro punto di vista: costo del denaro. I tassi di interesse sono indicatori cruciali per i mercati finanziari.
Questo viene espresso in percentuale, e se il tasso d’interesse supera quello che viene deciso dal Ministero di Economia e Finanza trimestralmente, diviene tasso usurario.

Sanzioni

Con l’anatocismo non ci sono forti sanzioni, infatti si limitano alla restituzione delle somme estorte ingiustamente. Non esiste una modalità standard per il risarcimento. Il giudice può riconoscere il risarcimento per il danno esistenziale e biologico.

Al contrario dell’anatocismo, l’usura è penalmente perseguibile e le sue sanzioni vanno ben oltre la restituzione delle somme estorte. L’usura è un reato e come tale la giustizia applica una maggiore reazione rispetto ad un illecito civile.
Con questo reato si prevede l’apertura di un’indagine penale con l’intervento del Pubblico ministero nei confronti dei possibili usurai, avendo un potere di indagine molto elevato.

Anche le sanzioni che provengono dal codice civile sono molto incisive ed aspre: infatti in caso di usura non sono dovuti gli interessi.
Anche le banche non sono esenti dal reato di usura, anzi, se questo reato viene commesso da un soggetto che si occupa di attività bancaria, le sanzioni sono ancora più dure ed è prevista un’aggravante specifica.

Cosa dice la legge antiusura

Quando sottoscriviamo un mutuo o un finanziamento una componente dell’accordo sarà certamente la parte legata agli interessi da versare in favore del mutuante, che di solito è una Banca o un’agenzia di credito al consumo.

Gli interessi ammontano a quote percentuali stabilite prima della stipula dell’accordo. Esse, assieme alla quota capitale (l’importo netto finanziato che quindi andrà restituito in rate periodiche), compongono la rata del mutuo o del finanziamento mensilmente (o trimestralmente, semestralmente, annualmente etc) restituito.

Al pari di qualsiasi prestito o servizio finanziario erogato, anche in questo caso vigono norme precise che normano la tempistica e la regolarità dei pagamenti. Per tale ragione, in corrispondenza di mancate solvenze periodiche generalmente per il mutuatario scatta una mora, una quota di interessi aggiuntiva che fungono da penale per il ritardo sui pagamenti precedenti, la quale insiste ovviamente sulle rate successive.

Allo stesso tempo, però, va considerato che la normativa definisce gli interessi con quelli che vengono chiamati “tassi-soglia”, dei massimali esigibili dall’istituto contraente al sottoscrittore dell’accordo, oltre i quali non è possibile andare e che rappresentano una forma di tutela e contenimento dell’eventuale situazione debitoria del mutuatario.

Proprio sui tassi-soglia si è sviluppato nel tempo un acceso dibattito giudiziario, al fine di capire se gli interessi di mora rappresentino o meno un parametro da considerare in termini di tassi-soglia o se viceversa va trattato come un parametro a sé, dal momento che costituisce in qualche modo una sanzione pecuniaria generata da un’insolvenza del debitore.

In linea di principio la legge tutela i cittadini dalle applicazioni di interessi usurari da parte di banche o agenzie private. Nel terzo comma dell’art. 644 del codice penale si evidenzia che “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”.

Sulla base dei già menzionati tassi-soglia, quindi, gli interessi usurari sono quelli che valicano tale parametro, il quale viene calcolato aggiungendo al TEGM (tasso effettivo globale medio, determinato dalla Banca d’Italia) una quota del 25% più un margine di quattro punti percentuali.

Una volta determinato l’elemento, esso verrà messo a confronto con il TEG, il tasso effettivo applicato nel singolo accordo. Se il TEG supera il TEGM allora il tasso verrà definito usurario.

A questo punto interviene il codice civile, che all’art. 1815 stabilisce che “Se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuto interessi”.

Tale definizione apre il dibattito ulteriore sulla reale applicazione della norma, e se dunque ad essere non dovuti siano gli interessi “in eccedenza” o se la sussistenza di elementi usurari determini la cancellazione della quota interessi del mutuo nel loro complesso.

Tesi restrittiva e tesi estensiva

sentenza_usura_ed_interessi_di_mora.jpg

Riguardo all’interpretazione e all’applicazione della legge sul tema, si aprono filoni e correnti di pensiero diverse che sono tuttavia per lo più riassumibili in due direttrici: la tesi restrittiva e la tesi estensiva. I sostenitori della tesi restrittiva ritengono che non sia possibile applicare le normative anti-usura agli interessi moratori, contrariamente ai sostenitori della tesi estensiva.

Di base il dibattito verte sul ruolo degli interessi mora e su come vadano collocati all’interno del quadro debitorio del soggetto finanziato, se siano circoscrivibili a un’entità a sé stante, generata unicamente dal mancato pagamento di una rata, per esempio, o se invece debbano andare a sommarsi come parte integrante della quota interessi mutuo nel suo complesso. In base alla risoluzione del nodo, dunque, insisterebbe la normativa anti-usura oppure no.

La soluzione diramata dalle Sezioni Unite

L’importanza dell’argomento e la sua diffusa esistenza nei rapporti finanziari tra mutuanti e mutuatari ha reso necessario l’intervento delle Sezioni Unite, cui è stato chiesto di esprimersi in merito alla questione al fine di fornire un indirizzo di applicazione chiaro a tutte le parti in causa.

In estrema sintesi, la Corte ha confermato la assoluta applicabilità delle normative antiusura agli interessi di mora, ove essi superino i tassi-soglia stabiliti. A tal proposito è stata ribadita la sostanziale differenza fra interessi pattuiti e interessi di mora, ove i primi attengono a una forma di puntualità nei pagamenti di cui  necessariamente i secondi non possono disporre.

Inoltre è stato chiarito un passaggio di grande importanza: l’applicazione delle norme antiusura non possono certo divenire un “premio” per il debitore, ciò significa che è inapplicabile la tesi sulla base della quale, in caso di superamento dei tassi soglia, sia l’intera quota interessi a non essere dovuta.

usura_ed_interessi_di_mora_3.jpg

In questo caso il prestito diverrebbe gratuito e verrebbero meno anche le condizioni iniziali debitamente pattuite fra le due parti.

La Corte, viceversa, definisce con puntualità che in caso di interessi di mora usurari sia la quota eccedente a non essere dovuta, mentre restano inalienabili gli interessi corrispettivi.

Prescindendo dalla sentenza delle Sezioni Unite, in ogni caso, vale la pena evidenziare come tali problematiche, legate a tassi usurari o quant’altro, siano molto più frequenti di quanto si creda e dunque è opportuno che la parte contraente, sia essa un’azienda o un privato cittadino, prima della stipula sottoponga l’accordo ad esperti nella verifica dei mutui usurari, al fine di rilevare eventuali irregolarità o criticità del contratto.

Autore: Avvocato Giacomo Locopo

Immagine di Giacomo Locopo

Nato a Catania il 25 febbraio 1970, l'avvocato ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'illustre Università degli Studi La Sapienza di Roma. Attualmente, è iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati nella città di Palmi, dove esercita la professione legale con competenza e dedizione.