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Dopo aver pubblicato un articolo su come si cerca una raccomandata che abbiamo spedito, oggi cambiamo tema di discussione. Vediamo ora nel diritto commerciale come è regolato il cosiddetto contratto di spedizione. Per contratto di spedizione si intende un particolare tipo di mandato, attraverso il quale colui che spedisce fisicamente l'oggetto (denominato spedizioniere), assume l'obbligo di concludere per conto del mandante, e di spese proprie, un contratto di trasporto con chi svolge il lavoro di corriere.

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Questo prevede anche il compimento di tutta una serie di operazioni accessorie al fine della spedizione tramite corriere. Ricordiamo che il mandato è un contratto che regola le condizioni di pagamento, in cui due parti, dette mandante e mandatario si comportano come segue: il mandatario va ad assumere l'obbligo di compiere atti giuridici negli interessi dell'altro soggetto, il mandante.

Legislazione per le spedizioni

Un contratto di spedizione è un accordo formale e legalmente vincolante che regola le modalità con cui avviene il trasferimento di beni da un mittente a un destinatario, stabilendo i diritti e i doveri delle parti coinvolte. Questo tipo di contratto è soggetto a specifiche condizioni e normative depositate presso le relative camere di commercio, che garantiscono trasparenza e tutela sia per il mittente sia per il corriere incaricato del trasporto.

Secondo l’articolo 1738 del Codice Civile italiano, un contratto di spedizione può essere sciolto legalmente anche prima della sua naturale conclusione. Questa possibilità è prevista per salvaguardare gli interessi di tutte le parti coinvolte, in particolare della figura professionale incaricata del trasporto, che potrebbe essere un corriere o una società di spedizioni. La risoluzione anticipata del contratto deve avvenire seguendo precise condizioni: la parte che interrompe il contratto deve garantire il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già svolte. Inoltre, deve essere riconosciuto un eventuale rimborso delle spese sostenute dal corriere fino a quel momento.

Questo principio è particolarmente rilevante per proteggere i diritti del lavoratore o del professionista incaricato, che potrebbe trovarsi a fronteggiare spese non recuperabili o perdite economiche in caso di interruzione anticipata. Per esempio, se un corriere ha già organizzato il trasporto, prenotato veicoli o sostenuto costi logistici, il rimborso di tali spese è un obbligo contrattuale a carico del mittente, per evitare squilibri economici tra le parti.

In ambito professionale, il contratto di spedizione non solo regola il compenso per il servizio reso, che può essere fissato in base a tariffe predeterminate o a prestazione, ma definisce anche una serie di clausole volte a gestire eventuali imprevisti, come ritardi, danneggiamenti della merce o difficoltà logistiche. La possibilità di risoluzione anticipata del contratto rappresenta un’importante flessibilità legale, ma richiede un approccio responsabile e una gestione documentale accurata, per garantire che tutte le disposizioni contrattuali vengano rispettate.

Inoltre, questa norma si inserisce in un contesto più ampio di tutela dei diritti professionali e delle garanzie economiche, fondamentali per mantenere un equilibrio tra le parti. Ad esempio, un contratto di spedizione ben redatto dovrebbe includere dettagli chiari sui termini di pagamento, le modalità di rimborso e le condizioni specifiche che permettono l’interruzione del servizio senza creare conflitti. Ogni variazione o risoluzione del contratto dovrebbe essere formalizzata attraverso comunicazioni scritte, come raccomandate o PEC, per evitare contestazioni future.

Da un punto di vista pratico, chiunque si trovi a stipulare un contratto di spedizione – sia come mittente sia come professionista incaricato – dovrebbe prestare attenzione a questi aspetti. Affidarsi a consulenti legali o esperti di contrattualistica può rivelarsi utile per evitare lacune normative o incomprensioni. È importante ricordare che un contratto di spedizione non è solo uno strumento per definire un accordo commerciale, ma anche una protezione per garantire che il lavoro svolto venga retribuito e che eventuali spese straordinarie non gravino sul corriere in maniera ingiusta.

Trasferimento merci

Quando un contratto di spedizione coinvolge il trasferimento di merci tra stati, spesso si presenta l'esigenza di semplificare le comunicazioni e le responsabilità legate alla gestione del trasporto. In particolare, uno dei soggetti coinvolti nella spedizione – come il mittente o il destinatario – potrebbe preferire evitare la presenza di molteplici interlocutori per gestire i vari aspetti del processo, come le operazioni doganali, la reperibilità dei mezzi di trasporto, la gestione della documentazione internazionale e altri dettagli operativi.

In situazioni di questo tipo, si ricorre generalmente a un contratto di spedizione speciale, che prevede il coinvolgimento di uno spedizioniere tecnico. Lo spedizioniere tecnico è una figura professionale altamente qualificata, incaricata di occuparsi in modo integrale di tutte le fasi necessarie per il trasferimento delle merci fino alla destinazione finale. Questo approccio garantisce una maggiore efficienza operativa e una riduzione dei rischi legati a eventuali incomprensioni o mancanze nella gestione del trasporto.

Il contratto con lo spedizioniere tecnico stabilisce che quest’ultimo si assuma piena responsabilità per l’intero processo di spedizione, includendo non solo l’organizzazione logistica, ma anche la gestione di eventuali problematiche che potrebbero sorgere durante il trasporto. Ad esempio, lo spedizioniere si occuperà di affrontare ritardi doganali, problemi con i mezzi di trasporto o difficoltà legate alla conformità normativa tra i diversi paesi coinvolti.

In cambio di questo servizio completo, lo spedizioniere riceve un compenso specifico, che varia in base alla complessità delle operazioni e al valore della merce. Tale compenso non si limita a coprire i costi operativi, ma rappresenta anche una garanzia per il cliente, poiché include la responsabilità dello spedizioniere per eventuali danni alle merci durante il trasporto. Questo significa che, in caso di incidenti o danneggiamenti, sarà lo spedizioniere a rispondere economicamente, sollevando il cliente da ulteriori preoccupazioni.

Un contratto di questo tipo è particolarmente utile per le aziende che operano su scala internazionale, dove i processi di spedizione possono diventare molto complessi. Per esempio, nelle esportazioni o importazioni che coinvolgono diverse giurisdizioni, lo spedizioniere tecnico si occupa di assicurarsi che tutte le normative doganali siano rispettate, che i documenti siano in regola e che il trasporto avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite. Questo non solo semplifica il lavoro del mittente, ma riduce anche il rischio di errori costosi o di ritardi che potrebbero compromettere la consegna della merce.

Un altro aspetto fondamentale è la tutela delle merci durante il trasporto. Lo spedizioniere tecnico non solo organizza la logistica, ma coordina anche le operazioni di imballaggio e di movimentazione, garantendo che i beni siano protetti da danni durante ogni fase del viaggio. Questo è particolarmente rilevante nel caso di merci delicate, pericolose o di alto valore, dove eventuali danni potrebbero comportare perdite significative.

Dal punto di vista contrattuale, il ricorso a uno spedizioniere tecnico richiede la redazione di un accordo dettagliato, in cui siano specificati tutti i servizi offerti, i limiti di responsabilità e le modalità di risarcimento in caso di problematiche. È fondamentale che il contratto includa clausole chiare per evitare conflitti futuri, ad esempio specificando chi è responsabile per eventuali ritardi causati da fattori esterni, come condizioni meteo avverse o restrizioni doganali.

Infine, il coinvolgimento di uno spedizioniere tecnico non solo rappresenta una scelta pratica per semplificare le operazioni di spedizione internazionale, ma garantisce anche maggiore sicurezza e affidabilità per il cliente. Grazie alla sua esperienza e alla sua rete di contatti, lo spedizioniere può affrontare con competenza le complessità del commercio globale, assicurando che le merci raggiungano la loro destinazione in modo rapido, sicuro e conforme alle normative. Questo tipo di contratto si dimostra, quindi, una soluzione strategica per aziende che puntano all’espansione internazionale senza voler gestire direttamente le complessità operative del trasporto.

Differenze con il contratto di trasporto: guadagni e condizioni contrattuali

Anche se a prima vista contratto di spedizione e contratto di trasporto possono sembrare analoghi, esiste una differenza fondamentale tra i due, ben definita dal punto di vista legale e normativo. Questa distinzione riguarda la natura dell’impegno assunto e le modalità di esecuzione del servizio, oltre che la ripartizione dei rischi e delle responsabilità.

Nel contratto di trasporto, il vettore si obbliga a eseguire il trasferimento delle merci utilizzando mezzi propri. Questo implica che il vettore non solo organizza la logistica, ma gestisce in prima persona ogni aspetto pratico del trasporto, assumendosi la piena responsabilità per l’esecuzione del servizio. Ciò significa che eventuali rischi connessi al trasporto – come danni alla merce, ritardi o incidenti – ricadono direttamente sul vettore. La normativa prevede che il vettore risponda dei danni causati alla merce durante il tragitto, salvo che questi non siano dovuti a cause di forza maggiore, al comportamento del mittente o a un difetto intrinseco della merce stessa.

Il contratto di spedizione, invece, presenta una dinamica completamente diversa. In questo caso, lo spedizioniere non si impegna a effettuare personalmente il trasporto delle merci, ma si obbliga a concludere il trasferimento attraverso l’intervento di terzi, ossia altri soggetti, come vettori, compagnie di trasporto o fornitori di servizi logistici. Lo spedizioniere, quindi, agisce come intermediario tra il mittente e i fornitori dei servizi di trasporto, curando l’organizzazione del trasferimento e gestendo tutti gli aspetti amministrativi e operativi, come la scelta del vettore, la pianificazione delle rotte e la preparazione della documentazione necessaria.

Questa distinzione ha importanti implicazioni dal punto di vista delle responsabilità e dei rischi. Mentre il vettore nel contratto di trasporto risponde direttamente per eventuali danni alle merci, lo spedizioniere nel contratto di spedizione ha una responsabilità più limitata. In genere, lo spedizioniere è responsabile solo per eventuali negligenze nella selezione dei vettori o nella gestione del servizio. Tuttavia, non risponde dei danni causati durante il trasporto vero e proprio, a meno che non sia espressamente previsto diversamente nel contratto.

Un altro aspetto distintivo riguarda l’uso dei mezzi di trasporto. Nel contratto di trasporto, il vettore utilizza propri mezzi, che possono includere camion, navi, aerei o treni, e deve garantire che tali mezzi siano idonei per il trasferimento della merce. Nel contratto di spedizione, invece, lo spedizioniere non utilizza mezzi propri, ma coordina l’impiego di mezzi appartenenti ai vettori scelti, svolgendo principalmente un ruolo di organizzazione e supervisione.

Questa differenza di impostazione rende i due contratti adatti a situazioni e esigenze diverse. Il contratto di trasporto è ideale per chi desidera un rapporto diretto con il vettore e una maggiore certezza sulla gestione del servizio. È particolarmente indicato per trasferimenti che richiedono un controllo diretto e immediato sulla merce, come nel caso di trasporti urgenti o di beni particolarmente delicati. Il contratto di spedizione, d’altra parte, si rivela utile in contesti più complessi, dove è necessario coordinare diversi aspetti logistici, come spedizioni internazionali che coinvolgono più vettori e modalità di trasporto (ad esempio, trasporto combinato via terra, mare e aria).

Dal punto di vista normativo, queste differenze sono chiaramente definite dal Codice Civile italiano. Il contratto di trasporto è disciplinato dagli articoli 1678 e seguenti, che specificano le responsabilità del vettore e le condizioni per il risarcimento in caso di danni. Il contratto di spedizione, invece, è regolato dagli articoli 1737 e seguenti, che descrivono il ruolo dello spedizioniere come intermediario e delineano i limiti delle sue responsabilità.

Per chi opera nel settore della logistica e delle spedizioni, è fondamentale comprendere queste differenze per scegliere il tipo di contratto più adatto alle proprie esigenze. Affidarsi a uno spedizioniere può essere vantaggioso per chi cerca una gestione completa e professionale dell’intero processo di spedizione, mentre rivolgersi direttamente a un vettore può offrire maggiore controllo e trasparenza sull’esecuzione del trasporto.

In conclusione, contratto di spedizione e contratto di trasporto rappresentano due strumenti distinti, ciascuno con le proprie caratteristiche, responsabilità e finalità. Comprendere le differenze tra questi due tipi di accordo è essenziale per ottimizzare la gestione delle merci e assicurarsi che le esigenze di trasporto siano soddisfatte in modo efficace e sicuro.

Obblighi dello spedizioniere

Secondo l’articolo di legge 1739 del Codice Civile della legislatura e Costituzione Italiana: “Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo.

Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite.

I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario.” Quindi egli deve custodire le cose finché non vengono consegnate al vettore e deve stipulare, in nome e per conto del mittente, il contratto di trasporto secondo le disposizioni del mittente o comunque un contratto che rispecchi i suoi interessi.

Diritti dello spedizioniere nel contratto di spedizione

contratto di spedizione

Secondo l’articolo 1740 del Codice Civile della Costituzione Italiana: “La misura della retribuzione dovuta allo spedizioniere per l'esecuzione dell'incarico si determina, in mancanza di convenzione, secondo le tariffe professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui avviene la spedizione e il suo pagamento.

Il mittente ha l’obbligo di corrispondere una retribuzione a chi svolge il lavoro, con regolare contratto e quindi il guadagno di stipendio e mensilità garantiti, come professionista spedizioniere in base alle tariffe professionali o degli usi del luogo in cui avviene la spedizione.

Il diritto di revoca

Se ancora lo spedizioniere non ha concluso il contratto di trasporto con il vettore, il mittente può revocare l’ordine di spedizione, ovviamente previo rimborso allo spedizioniere per le spese sostenute e corrispondendogli un giusto compenso per l’attività che ha prestato.

Contratti per trasporti internazionali

Questo tipo di contratti oltre ad avere come oggetto trasporti internazionali, quindi più costosi hanno anche bisogno di documenti diversi trattandosi di trasporti all’estero garantiscono il guadagno di uno stipendio o mensilità più alti. Ad esempio a seconda del tipo di trasporto avrà bisogno di documenti tipo: ricevuta di carico nel trasporto automobilistico; ricevuta postale nei trasporti postali; lettera di vettura nel trasporto ferroviario; lettera di trasporto aereo; polizza di carico nei trasporti via mare.

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Autore: Avvocato Giacomo Locopo

Immagine di Giacomo Locopo

Nato a Catania il 25 febbraio 1970, l'avvocato ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'illustre Università degli Studi La Sapienza di Roma. Attualmente, è iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati nella città di Palmi, dove esercita la professione legale con competenza e dedizione.