Il sistema sportivo italiano si caratterizza per una peculiare struttura ordinamentale che, pur mantenendo formale autonomia rispetto all'ordinamento statale, si trova frequentemente ad interagire con quest'ultimo attraverso una molteplicità di atti e provvedimenti amministrativi che incidono significativamente sulla sfera giuridica di atleti, società e tesserati. Particolarmente emblematica di questa intersezione tra ordinamenti risulta la disciplina relativa al significato di Daspo, provvedimento amministrativo di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza che, pur originando al di fuori dell'ordinamento sportivo, produce effetti diretti sulla fruizione degli eventi sportivi.
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- Tipologie di atti amministrativi in ambito sportivo
- Procedure di contestazione dinanzi al giudice amministrativo
- Procedure di contestazione nell'ambito della giustizia sportiva
- Profili comparatistici e recenti evoluzioni normative
- Bibliografia
- FAQ
La contestazione di tali atti amministrativi rappresenta un ambito di notevole complessità tecnico-giuridica, caratterizzato da un articolato sistema di rimedi giurisdizionali e procedure impugnatorie, ciascuna contraddistinta da specifiche tempistiche e modalità operative. Il presente contributo si propone di analizzare i principali strumenti di tutela avverso i provvedimenti amministrativi in ambito sportivo, evidenziandone presupposti, termini e criticità procedurali.
Tipologie di atti amministrativi in ambito sportivo
La corretta individuazione della natura giuridica dell'atto rappresenta il presupposto fondamentale per determinare il rimedio impugnatorio esperibile e la giurisdizione competente.
Atti dell'autorità amministrativa statale
Una prima categoria comprende i provvedimenti emanati da autorità amministrative statali che producono effetti diretti sull'attività sportiva. Tra questi si annoverano:
- Provvedimenti interdittivi di pubblica sicurezza, quali il Daspo e altre misure di prevenzione
- Atti amministrativi in materia di impiantistica sportiva, come autorizzazioni, concessioni e ordinanze relative all'agibilità degli impianti
- Provvedimenti del Ministero competente in materia di vigilanza sugli enti sportivi
- Atti della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo relativi alla sicurezza degli impianti
- Determinazioni dell'Agenzia delle Entrate in materia di agevolazioni fiscali per le società sportive
Questi provvedimenti si caratterizzano per:
- Provenienza da organi della pubblica amministrazione statale
- Assoggettamento alle regole generali del procedimento amministrativo (legge 241/1990)
- Impugnabilità dinanzi al giudice amministrativo secondo le regole ordinarie del processo amministrativo
- Termini decadenziali di impugnazione generalmente fissati in 60 giorni dalla notifica o conoscenza del provvedimento
- Possibilità di tutela cautelare mediante sospensiva dell'atto impugnato
Atti amministrativi delle federazioni sportive
Una seconda categoria comprende gli atti amministrativi emanati dalle federazioni sportive nell'esercizio di funzioni pubbliche delegate dal CONI. Secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, sentenza n. 5025/2004), rientrano in tale categoria:
- Provvedimenti di affiliazione e riaffiliazione delle società sportive
- Atti di tesseramento di atleti e tecnici
- Provvedimenti di ammissione ai campionati
- Atti relativi alla gestione degli impianti sportivi federali
- Determinazioni in materia di controlli anti-doping
Questi atti presentano caratteristiche distintive:
- Natura formalmente privatistica dell'organo emanante
- Esercizio di funzioni sostanzialmente pubblicistiche
- Duplice tutela giurisdizionale: giustizia sportiva in via preventiva e giudice amministrativo in via successiva
- Termini di impugnazione particolarmente ristretti, sia davanti agli organi di giustizia sportiva (generalmente 30 giorni) sia davanti al TAR (60 giorni dal provvedimento definitivo sportivo)
- Onere di preventivo esaurimento dei rimedi interni all'ordinamento sportivo
Procedure di contestazione dinanzi al giudice amministrativo
Il processo amministrativo rappresenta la sede privilegiata per la contestazione degli atti amministrativi in ambito sportivo, con significative peculiarità procedurali.
Giurisdizione e competenza
La giurisdizione amministrativa si articola secondo criteri di competenza territoriale e funzionale:
- Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente in base alla sede dell'autorità che ha emanato l'atto impugnato (art. 13 c.p.a.)
- TAR Lazio - sede di Roma per i provvedimenti delle federazioni sportive nazionali e del CONI (competenza funzionale inderogabile ex art. 135, comma 1, lett. g, c.p.a.)
- Consiglio di Stato quale giudice d'appello avverso le sentenze dei TAR
La ripartizione della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario segue il criterio generale della distinzione tra interessi legittimi e diritti soggettivi, con specifiche peculiarità in ambito sportivo:
- Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di atti del CONI e delle federazioni sportive riconosciute, ma limitatamente a quelli che non involgono questioni tecniche o disciplinari
- Riserva a favore dell'ordinamento sportivo per le controversie aventi ad oggetto questioni tecniche e disciplinari, salvo rilevanza anche per l'ordinamento giuridico della Repubblica (art. l, d.l. 220/2003)
- Giurisdizione del giudice ordinario per le controversie di carattere patrimoniale tra società, associazioni e tesserati
Termini e modalità di impugnazione
L'impugnazione degli atti amministrativi in ambito sportivo è soggetta a termini decadenziali rigorosi:
- 60 giorni dalla notifica, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto per il ricorso al TAR (art. 29 c.p.a.)
- 30 giorni dalla notificazione della sentenza per l'appello al Consiglio di Stato (art. 92 c.p.a.)
- Termini dimezzati (30 giorni per il ricorso al TAR e 15 giorni per l'appello) nelle controversie relative a procedure di affidamento di impianti sportivi pubblici (art. 119 c.p.a.)
La recente giurisprudenza ha inoltre chiarito che, in caso di contestazione di atti delle federazioni sportive:
- È necessario il previo esaurimento dei rimedi interni all'ordinamento sportivo
- Il termine per l'impugnazione dinanzi al TAR decorre dalla comunicazione del provvedimento definitivo sportivo
- È possibile la proposizione di motivi aggiunti in caso di sopravvenienza di nuovi elementi
- È ammissibile la tutela cautelare ante causam in casi di eccezionale gravità e urgenza
Strategie processuali e tutela cautelare
La peculiare natura degli atti amministrativi sportivi, spesso caratterizzati da immediata esecutività e potenziale pregiudizio irreparabile, rende particolarmente rilevante la fase cautelare del processo:
- Sospensiva ordinaria (art. 55 c.p.a.), da richiedersi unitamente al ricorso principale
- Misure cautelari ante causam (art. 61 c.p.a.), ammissibili in casi di eccezionale gravità e urgenza
- Decreto monocratico presidenziale (art. 56 c.p.a.), per situazioni di estrema urgenza
- Appello cautelare (art. 62 c.p.a.) avverso l'ordinanza che decide sulla domanda cautelare
Secondo i dati del TAR Lazio, nel triennio 2020-2022 l'accoglimento delle istanze cautelari in materia sportiva si è attestato intorno al 35%, con picchi del 50% per i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati e percentuali inferiori (circa il 20%) per i provvedimenti di Daspo.
La strategia processuale ottimale richiede:
- Tempestiva raccolta documentale a supporto del ricorso
- Articolazione di motivi di impugnazione specifici e calibrati sulla natura dell'atto
- Formulazione di istanza cautelare adeguatamente motivata in punto di periculum in mora
- Richiesta di misure cautelari proporzionate alla lesione lamentata
- Coordinamento con eventuali rimedi paralleli esperiti in sede sportiva
Procedure di contestazione nell'ambito della giustizia sportiva
Prima di accedere alla tutela giurisdizionale statale, i provvedimenti delle federazioni sportive devono essere impugnati dinanzi agli organi di giustizia sportiva, secondo procedure specifiche.
Organi di giustizia sportiva e competenze
Il sistema di giustizia sportiva si articola in una pluralità di organi, ciascuno con specifiche competenze:
- Tribunali Federali di primo grado, competenti per le controversie interne alla singola federazione
- Corti Federali d'Appello, quali organi di secondo grado federale
- Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, con funzione nomofilattica analoga a quella della Corte di Cassazione
- Alta Corte di Giustizia Sportiva, per le controversie che coinvolgono diritti indisponibili
La competenza si articola in base alla natura della controversia:
- Giustizia disciplinare, per le violazioni di norme statutarie e regolamentari
- Giustizia tecnica, relativa all'applicazione delle regole tecniche
- Giustizia economica, per le controversie patrimoniali tra tesserati e società
- Giustizia amministrativa, per l'impugnazione di atti amministrativi federali
Tempistiche e modalità operative
Le procedure di contestazione in ambito sportivo si caratterizzano per tempistiche particolarmente ristrette:
- 7 giorni per l'impugnazione delle decisioni degli organi di giustizia di primo grado federale
- 30 giorni per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso le decisioni delle Corti Federali d'Appello
- 60 giorni per il ricorso al TAR dopo l'esaurimento dei rimedi sportivi
A titolo esemplificativo, in caso di provvedimento di non ammissione a un campionato professionistico, la procedura segue le seguenti tempistiche:
- 2 giorni per il ricorso al Tribunale Federale
- 3 giorni per la decisione di primo grado
- 2 giorni per l'eventuale appello
- 3 giorni per la decisione di secondo grado
- 3 giorni per il ricorso al Collegio di Garanzia
- 5 giorni per la decisione definitiva sportiva
- 60 giorni per l'eventuale ricorso al TAR Lazio
Questa compressione temporale, funzionale alle esigenze di rapidità dell'attività sportiva, comporta significative criticità in termini di tutela effettiva, come rilevato anche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (caso Mutu e Pechstein c. Svizzera, 2018).
Profili comparatistici e recenti evoluzioni normative
Modelli comparati di tutela
L'analisi comparata dei sistemi di contestazione degli atti amministrativi sportivi evidenzia approcci differenziati:
- Il modello francese prevede un sistema di ricorsi amministrativi obbligatori interni alle federazioni, con successiva possibilità di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo (Conseil d'État)
- Il sistema inglese privilegia l'autonomia dell'ordinamento sportivo con limitata possibilità di judicial review per i soli casi di manifesta irragionevolezza o violazione di principi fondamentali
- Il modello tedesco adotta un approccio dualistico con giurisdizione ordinaria per le controversie patrimoniali e giurisdizione amministrativa per i provvedimenti delle federazioni nell'esercizio di funzioni pubbliche
Il sistema italiano si colloca in una posizione intermedia, caratterizzata da:
- Formale riconoscimento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo
- Sostanziale sindacabilità degli atti federali di rilevanza esterna
- Doppio binario di tutela (sportiva e statale)
- Giurisdizione esclusiva amministrativa per determinate categorie di atti
- Risarcimento per equivalente quale rimedio privilegiato in caso di impossibilità di tutela reintegratoria
Recenti riforme e prospettive future
La riforma dello sport introdotta dal D.lgs. 36/2021 (c.d. "Riforma Spadafora") ha apportato significative innovazioni:
- Rafforzamento dell'indipendenza degli organi di giustizia sportiva
- Ampliamento delle garanzie procedimentali nei giudizi sportivi
- Estensione della competenza del Collegio di Garanzia anche in materia cautelare
- Introduzione dell'arbitrato sportivo quale strumento di risoluzione alternativa delle controversie
- Maggiore coordinamento tra giustizia sportiva e giurisdizione statale
Le prospettive future sembrano orientate verso:
- Ulteriore specializzazione degli organi giurisdizionali in materia sportiva
- Potenziamento degli strumenti deflativi del contenzioso
- Armonizzazione delle procedure a livello europeo
- Rafforzamento delle garanzie procedimentali nella fase sportiva
- Razionalizzazione dei termini processuali per un migliore bilanciamento tra celerità e diritto di difesa
Bibliografia
- Sanino M., Verde F., "Il diritto sportivo e la giustizia sportiva", CEDAM, 2022
- Lubrano E., "La giurisdizione amministrativa in materia sportiva dopo la legge 17 ottobre 2003, n. 280", Giappichelli Editore, 2021
- Morzenti Pellegrini R., "L'evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale", Giuffrè Editore, 2020
FAQ
Quali sono i costi per impugnare un provvedimento amministrativo in ambito sportivo?
I costi per impugnare un provvedimento amministrativo in ambito sportivo variano significativamente a seconda della sede prescelta. Per i ricorsi dinanzi agli organi di giustizia sportiva, i costi comprendono il contributo unificato sportivo (variabile da 500 a 1.000 euro per i gradi federali e 1.500 euro per il Collegio di Garanzia) e le spese legali (indicativamente tra 3.000 e 8.000 euro). Per i ricorsi al TAR, occorre considerare il contributo unificato (variabile in base al valore della controversia, generalmente 650 euro per controversie di valore indeterminabile) e le spese legali (tra 5.000 e 15.000 euro). In caso di appello al Consiglio di Stato, i costi aumentano con un contributo unificato di 975 euro e spese legali mediamente superiori del 30% rispetto al primo grado.
È possibile ottenere un risarcimento danni per provvedimenti amministrativi sportivi illegittimi?
Il risarcimento danni per provvedimenti amministrativi sportivi illegittimi è ammissibile seguendo la disciplina generale della responsabilità della pubblica amministrazione. La peculiarità dell'ambito sportivo risiede nella frequente impossibilità di ottenere una tutela ripristinatoria diretta (ad esempio, per l'irreversibilità di competizioni già disputate), con conseguente centralità del rimedio risarcitorio per equivalente. Secondo la giurisprudenza consolidata (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5782/2019), sono risarcibili sia il danno patrimoniale (comprensivo di danno emergente e lucro cessante, come mancati incassi o sponsorizzazioni) sia il danno non patrimoniale (danno all'immagine della società o dell'atleta). L'onere probatorio circa l'esistenza e l'entità del danno grava sul ricorrente, che dovrà dimostrare il nesso causale tra il provvedimento illegittimo e il pregiudizio subito.
Come si coordinano le decisioni della giustizia sportiva internazionale con il sistema italiano?
Il coordinamento tra giustizia sportiva internazionale e sistema italiano rappresenta un ambito di notevole complessità giuridica. Le decisioni degli organi di giustizia sportiva internazionali (come il TAS/CAS di Losanna) sono generalmente riconosciute nell'ordinamento sportivo italiano in virtù dell'adesione delle federazioni nazionali alle rispettive federazioni internazionali. Sotto il profilo dell'ordinamento statale, tali decisioni sono qualificabili come lodi arbitrali internazionali, soggetti alle norme sul riconoscimento ed esecuzione previste dalla Convenzione di New York del 1958. La giurisprudenza italiana (Corte di Cassazione, SS.UU., n. 21575/2019) ha stabilito che il riconoscimento può essere negato solo in caso di contrarietà all'ordine pubblico internazionale o violazione del diritto di difesa. In caso di conflitto tra decisioni sportive internazionali e provvedimenti dell'autorità giudiziaria italiana, prevalgono questi ultimi nell'ordinamento statale, ferme restando le possibili sanzioni sportive internazionali per il mancato rispetto delle decisioni degli organi sovranazionali.